Art. 7 Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria sara' nominato procuratore dello Stato alla I classe di stipendio ed assegnato all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento dove sara' immesso in servizio entro il termine che sara' stabilito. Il provvedimento di nomina sara' immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da parte di competenti organi di controllo. La prestazione di servizio resa fino alla comunicazione della ricusazione del visto sara' comunque compensata. Entro il primo mese di servizio il nuovo assunto, nominato sotto condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di legge, dovra' dichiarare tale possesso mediante apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, con le modalita' che saranno successivamente indicate nell'invito ad assumere servizio. Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.