Art. 7 
 
 
    Il  concorrente  utilmente  collocato  nella  graduatoria   sara'
nominato procuratore dello  Stato  alla  I  classe  di  stipendio  ed
assegnato all'Avvocatura distrettuale  dello  Stato  di  Trento  dove
sara' immesso in servizio entro il termine che sara' stabilito. 
    Il provvedimento di nomina sara' immediatamente esecutivo,  salva
la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto  da
parte di competenti organi di controllo. 
    La prestazione di servizio resa  fino  alla  comunicazione  della
ricusazione del visto sara' comunque compensata. 
    Entro il primo mese di servizio il nuovo assunto, nominato  sotto
condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di
legge,   dovra'   dichiarare   tale   possesso   mediante    apposita
dichiarazione sostitutiva di certificazione,  con  le  modalita'  che
saranno successivamente indicate nell'invito ad assumere servizio. 
    Le  dichiarazioni   rese   e   sottoscritte   hanno   valore   di
autocertificazione; nel caso di  falsita'  in  atti  e  dichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni penali  previste  dall'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    L'amministrazione procedera' ai controlli previsti  dall'art.  71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.