Art. 9 
 
 
    La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto,
sara' composta ai sensi dell'art. 16 del  regolamento  approvato  con
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni. 
    Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove
scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale. 
    Per ogni prova la somma dei  punti,  divisa  per  il  numero  dei
commissari, costituisce il punto definitivo  assegnato  all'elaborato
svolto dal candidato. La commissione procede all'esame dei successivi
elaborati svolti dal  candidato  solo  se  ai  precedenti  sia  stato
attribuito almeno il punteggio di sei decimi. 
    Sono ammessi alla prova orale  soltanto  i  candidati  che  hanno
conseguito non meno  di  sei  decimi  in  ciascuna  delle  tre  prove
scritte. In ogni caso la valutazione e' espressa unicamente  mediante
punteggio numerico. 
    L'elenco dei candidati ammessi alle prove orali sara'  pubblicato
sul portale di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto. 
    Il diario delle  prove  orali  sara'  fissato  dalla  commissione
giudicatrice. 
    La prova orale non si intendera' superata  se  il  candidato  non
avra' conseguito la votazione di almeno sei decimi. 
    La classificazione dei candidati e' determinata dalla somma della
media dei punti riportati nelle prove scritte e dal  punto  riportato
nella prova orale. 
    La commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel
modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato  con  regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 120. 
    A parita' di punti si applicano i criteri  preferenziali  di  cui
all'art. 5 del presente decreto.