Art. 9 La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sara' composta ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni. Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale. Per ogni prova la somma dei punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato all'elaborato svolto dal candidato. La commissione procede all'esame dei successivi elaborati svolti dal candidato solo se ai precedenti sia stato attribuito almeno il punteggio di sei decimi. Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di sei decimi in ciascuna delle tre prove scritte. In ogni caso la valutazione e' espressa unicamente mediante punteggio numerico. L'elenco dei candidati ammessi alle prove orali sara' pubblicato sul portale di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto. Il diario delle prove orali sara' fissato dalla commissione giudicatrice. La prova orale non si intendera' superata se il candidato non avra' conseguito la votazione di almeno sei decimi. La classificazione dei candidati e' determinata dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale. La commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 120. A parita' di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all'art. 5 del presente decreto.