Art. 10 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
    1. I candidati che avranno riportato  il  giudizio  di  idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno  sottoposti,  a  cura  della
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c),  presso
il  Centro  nazionale  di  selezione  e  reclutamento  dell'Arma  dei
carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, Roma, ad accertamenti per la
verifica  dell'idoneita'  psico-fisica  al  servizio  militare  quale
maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri. 
    L'idoneita' psico-fisica dei candidati  sara'  accertata  con  le
modalita'  previste  dagli  articoli  580  e  582  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con  le  modalita'
previste dalle direttive tecniche approvate con decreto  ministeriale
del  4  giugno  2014,  citate  nelle  premesse,  nonche'  secondo  le
modalita'  definite  in  apposite  norme  tecniche,   approvate   con
provvedimento dirigenziale  del  comandante  generale  dell'Arma  dei
carabinieri. Le citate norme tecniche saranno rese disponibili, prima
della  data  di  svolgimento  della   prova   concorsuale,   mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore  di  notifica  a
tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 
    2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta  nel
giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici,  sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal  concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione  dei
candidati  interessati   al   concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa  ai
quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e  di  quelli  che  non
siano  in  possesso,  alla  data  prevista   per   gli   accertamenti
psico-fisici, della documentazione sanitaria di cui all'art. 8, comma
1, lettere c), d), e), e, per  le  sole  candidate,  del  referto  di
ecografia pelvica, in ragione dei tempi necessari per il rilascio  di
tali documenti da parte di strutture sanitarie  pubbliche  o  private
accreditate con il Servizio sanitario nazionale, da segnalare con  le
modalita' di cui al precedente art. 9, comma 2. La mancata esibizione
della documentazione sanitaria di cui all'art. 8,  comma  1,  lettere
c), d), e), e, per  le  sole  candidate,  del  referto  di  ecografia
pelvica, anche  successivamente  alla  richiesta  di  riconvocazione,
determinera' l'impossibilita' per la commissione di cui al precedente
art. 5, comma 1, lettera c) di esprimersi in  relazione  al  possesso
dei  requisiti  psico-fisici,  con  la  conseguente  esclusione   dal
concorso. 
    3. La commissione, disporra' per tutti  i  candidati  una  visita
medica  generale  e  i  seguenti  accertamenti  specialistici  e   di
laboratorio: 
      a) cardiologico con ECG; 
      b) oculistico; 
      c) odontoiatrico; 
      d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; 
      e) psichiatrico; 
      f) analisi completa delle urine,  con  esame  del  sedimento  e
ricerca  di  eventuali  cataboliti  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope  quali  anfetamine,   cocaina,   oppiacei,   cannabinoidi,
barbiturici e benzodiazepine.  I  candidati  dovranno  rilasciare  la
dichiarazione di consenso ad essere sottoposti ai predetti esami. Per
i candidati ancora  minorenni,  invece,  la  suddetta  dichiarazione,
conforme  al  modello  riportato  nell'allegato  H,   dovra'   essere
sottoscritta da chi esercita la responsabilita' genitoriale e portata
al   seguito   all'atto   della   presentazione   agli   accertamenti
psico-fisici. In caso di positivita', sara' effettuato  sul  medesimo
campione il test di conferma (gascromatografia con  spettrometria  di
massa); 
      g) analisi del sangue concernenti: 
        1) emocromo completo; 
        2) VES; 
        3) glicemia; 
        4) creatininemia; 
        5) trigliceridemia; 
        6) colesterolemia; 
        7) transaminasemia (GOT e GPT); 
        8) bilirubinemia totale e frazionata; 
        9) gamma GT; 
      h) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      i)  ogni  ulteriore  indagine  ritenuta  utile  per  consentire
un'adeguata  valutazione  clinica  e  medico-legale,   ivi   compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due  proiezioni.  Se  si
rende necessario sottoporre il candidato  ad  indagini  radiologiche,
indispensabili per  l'accertamento  e  la  valutazione  di  eventuali
patologie, in  atto  o  pregresse,  non  altrimenti  osservabili  ne'
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche,  lo  stesso
dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato F,  che  fa
parte integrante del presente bando.  I  candidati  ancora  minorenni
all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici,  invece,
avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al  citato
allegato  F  sottoscritta  dai  genitori  o  da   chi   esercita   la
responsabilita'  genitoriale.  La   mancata   esibizione   di   detta
dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre i minorenni
agli  esami  radiologici.  Potra'  essere  richiesta   documentazione
sanitaria  relativa  a  precedenti  traumatici   o   patologici   del
concorrente degni di nota ai fini  della  valutazione  dell'idoneita'
psico-fisica. 
    I candidati  di  sesso  femminile  saranno  sottoposti  a  visita
ginecologica. 
    4. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno: 
      a) per i candidatiti in servizio nell'Arma dei carabinieri,  ad
eccezione  degli  allievi  carabinieri,   l'assenza   di   infermita'
invalidanti in atto, ai sensi dell'art. 686, comma 1, lettera e)  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero quanto previsto  dal
punto  2  delle  avvertenze  della  Direttiva   tecnica   riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non
idoneita' al servizio militare  di  cui  al  decreto  ministeriale  4
giugno 2014; 
    5. per i restanti candidati, il  possesso  del  seguente  profilo
sanitario  minimo  valutato  in  base  alla  Direttiva  tecnica   per
delineare il  profilo  dei  soggetti  giudicati  idonei  al  servizio
militare di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014: psiche (PS) 1;
costituzione (CO) 2; apparato  cardiocircolatorio  (AC)  2;  apparato
respiratorio (AR) 2;  apparati  vari  (AV)  2  (G6PD  non  definito);
apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato  locomotore  inferiore
(LI) 2; apparato uditivo (AU) 2 e apparato visivo  (VS)  2  (acutezza
visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a  7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un  solo  occhio  e  non
superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli  altri  vizi
di refrazione); campo  visivo  e  motilita'  oculare  normali,  senso
cromatico normale (sono  ammessi  tra  gli  interventi  di  chirurgia
rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK). 
    6. I candidati devono, altresi', rientrare nei valori limite  dei
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nell'art. 587
del decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90
cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica  17
dicembre 2015, n. 207, accertati con  le  modalita'  riportate  nella
Direttiva tecnica emanata  dall'Ispettorato  generale  della  sanita'
militare  citata  in  premessa.  Il  suddetto  requisito  non   sara'
nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio
in possesso dell'idoneita' incondizionata al  servizio  militare  che
partecipa ai concorsi delle Forze armate. 
    7. La commissione, comunichera' per iscritto al candidato l'esito
della visita medica,  sottoponendo  il  verbale  contenente  uno  dei
seguenti giudizi: 
      a) «idoneo» con l'indicazione del profilo sanitario per  coloro
i quali e' previsto; 
      b) «inidoneo» con l'indicazione del motivo. 
    8. Saranno giudicati «inidonei» i candidati: 
      a) che  non  rientrino  nei  parametri  fisici  correlati  alla
composizione  corporea,   alla   forza   muscolare   e   alla   massa
metabolicamente attiva di cui al precedente comma 5; 
    b) risultati affetti da: 
      1) imperfezioni e infermita' che siano contemplate nel  decreto
ministeriale 4 giugno 2014 -  Direttiva  tecnica  per  l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono  causa  di
non idoneita' al servizio militare di cui all'art.  582  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90  o   che
determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello
di cui al comma 4, lettera b); 
      2) disturbi della parola anche se in forma  lieve  (balbuzie  e
disartria); 
      3) positivita' agli accertamenti  diagnostici  per  l'abuso  di
alcool  e  ai  cataboliti  urinari  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope, confermata presso una struttura  ospedaliera  militare  o
civile; 
      4) malattie o lesioni per le quali sono previsti  tempi  lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti  necessari  per  la
frequenza del corso; 
      5) tutte quelle imperfezioni e infermita' non contemplate dalle
precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale  maresciallo  del  ruolo  ispettori
dell'Arma dei carabinieri. 
    9. Saranno,  altresi',  giudicati  inidonei  tutti  i  candidati,
compresi i militari, che presentino tatuaggi: 
      a) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella  ginnica
(pantaloncini e maglietta); 
      b) posti  anche  in  parti  coperte  dalle  uniformi  che,  per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile  indice  di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    9. Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psico-fisici  e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della  visita.  I  candidati
giudicati «inidonei» non saranno ammessi  a  sostenere  le  ulteriori
prove concorsuali. 
    10. In caso di positivita' del  test  di  gravidanza  di  cui  al
precedente art. 8, comma 1, la commissione non potra' in nessun  caso
procedere  agli  accertamenti  previsti  e  dovra'  astenersi   dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580,  comma  2  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90  e  del
punto 10 delle  avvertenze  riportate  nella  Direttiva  tecnica  per
l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita'  che
sono causa di inidoneita' al servizio militare approvata con  decreto
ministeriale  del  4  giugno  2014,  secondo  i  quali  lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare. Le candidate che si  trovano  in
dette condizioni saranno  nuovamente  convocate  presso  il  predetto
Centro nazionale di selezione e reclutamento  per  essere  sottoposte
alle prove di efficienza fisica, alle visite  specialistiche  e  agli
accertamenti di cui al precedente comma 3, in  una  data  compatibile
con la definizione della graduatoria  finale  di  merito  di  cui  al
successivo art. 16.  Dette  candidate,  per  esigenze  organizzative,
potranno essere ammesse, con riserva, a sostenere le ulteriori  prove
concorsuali. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la candidata, con provvedimento motivato,  sara'
esclusa dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento
del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso. 
    11. I candidati  che  all'atto  degli  accertamenti  psico-fisici
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di  recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura  della  stessa  commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica,  in
una data compatibile con la definizione della graduatoria  finale  di
merito di cui  al  successivo  art.  16.  I  medesimi,  per  esigenze
organizzative, potranno essere ammessi, con riserva, a  sostenere  le
ulteriori prove concorsuali. I candidati che, al momento della  nuova
visita  medica,  non  avranno  recuperato   la   prevista   idoneita'
psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale
giudizio sara' comunicato agli interessati. 
    12. Tutti i  candidati,  compresi  i  militari,  nel  periodo  di
effettuazione  degli  accertamenti  psico-fisici  dovranno  indossare
idonea tenuta ginnica e attenersi alle norme disciplinari e  di  vita
interna di caserma. Gli stessi, qualora le attivita'  concorsuali  si
protraggano anche  nel  pomeriggio,  fruiranno  del  vitto  (solo  il
pranzo) a carico dell'Amministrazione.