Art. 13 Prescrizioni da osservare per la prova scritta 1. Alle Sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), e ai candidati e' fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12 (commi 1 e 3), 13, 14 e 15, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 2. Durante la prova scritta: a) possono essere consultati il vocabolario della lingua italiana e il dizionario dei sinonimi e contrari. Tali testi non devono essere commentati ne' annotati; b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).