Art. 21 
 
 
Mancata  presentazione  e  differimento  del  candidato  alle   prove
                             concorsuali 
 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per: 
      a) sostenere la  prova  preliminare,  le  prove  di  efficienza
fisica, l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica,  l'accertamento
dell'idoneita'   attitudinale   e   la   prova    orale,    previste,
rispettivamente, dagli articoli 11, 15, 16, 18 e 19,  e'  considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con  i
tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive  nonche'
delle prove facoltative di cui all'articolo 20,  i  presidenti  delle
Sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c),  d),
e) e f), hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente
per documentate cause di  forza  maggiore,  ovvero,  se  militare  in
servizio della Guardia  di  finanza,  su  richiesta  del  reparto  di
appartenenza,  solo  per  improvvise  e  improrogabili  esigenze   di
servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati,
nel rispetto del calendario di svolgimento  delle  stesse.  L'istanza
deve essere inviata all'indirizzo di  posta  elettronica  certificata
concorsoAM@pec.gdf.it. 
      b)  sostenere   la   prova   scritta,   nella   data   prevista
dall'articolo 12, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal
concorso. 
    Le decisioni assunte  in  relazione  alle  istanze  di  cui  alla
lettera a) sono comunicate agli interessati  a  cura  del  Centro  di
Reclutamento della Guardia di finanza. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto e  ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma 1, lettera a),  non  si  presenta  nel
giorno e nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario  e,  quindi,
escluso dal concorso. 
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui  all'ultimo  comma  dell'articolo
11.