Art. 2 
 
 
    Dalla data di pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», e sul sito web  di
Ateneo decorre il termine di trenta giorni per  la  presentazione  al
rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di  ricusazione
dei commissari. 
    Decorso tale  termine  e,  comunque,  dopo  l'insediamento  della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.