Art. 3 
 
 
    L'art. 7 del decreto interdirigenziale n. 10 del 3 agosto 2016 e'
cosi' sostituito: 
    «1.  Non  saranno  prese  in  considerazione   e   comporteranno,
pertanto, l'esclusione dal reclutamento le domande: 
      a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti  di
partecipazione; 
      b)  inoltrate  con  modalita'  difformi  da   quella   indicata
nell'art. 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento  la
procedura di accreditamento indicata nell'art. 3; 
    2. Mariscuola Taranto e' delegata  dalla  DGPM  allo  svolgimento
delle operazioni inerenti  all'accertamento  dei  requisiti  previsti
dall'art. 2 nei limiti  specificati  dall'art.  6,  lettera  b)  e  a
effettuare le  dovute  esclusioni  dal  reclutamento,  tranne  quelle
relative alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.  2,
comma 1, lettere g), h)  e  i)  e  dell'assenza  di  sentenze/decreti
penali  di  condanna  per  delitti  non   colposi,   nonche'   quelle
concernenti il comma 1 del presente articolo; 
    La  stessa  Mariscuola  Taranto  provvedera'  alla  notifica   ai
candidati dei provvedimenti di esclusione o mancata ammissione. 
    3. Le commissioni di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
b) provvederanno a escludere i candidati giudicati: 
      inidonei agli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 10; 
      positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool  e
per l'uso, anche saltuario od occasionale, di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico. 
    4. Le commissioni di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
c) provvederanno a escludere i candidati giudicati inidonei quali VFP
1 nella Marina militare agli accertamenti attitudinali. 
    5. La commissione di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
c) insediata presso il Centro di selezione della Marina  militare  di
Ancona - per la  seconda  fase  della  procedura  di  reclutamento  -
provvedera'  inoltre  a  escludere   dalla   prosecuzione   dell'iter
concorsuale nel settore d'impiego  richiesto  i  candidati  giudicati
inidonei agli accertamenti attitudinali di cui all'art. 6,  comma  1,
lettera k). I predetti candidati proseguiranno l'iter concorsuale nel
settore d'impiego "CEMM navale e CP". 
    6. La commissione di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
d) provvedera' altresi'  a  escludere  dalla  prosecuzione  dell'iter
concorsuale nel settore d'impiego  richiesto  i  candidati  giudicati
inidonei alle  prove  di  efficienza  fisica.  I  predetti  candidati
proseguiranno l'iter concorsuale nel settore d'impiego "CEMM navale e
CP". 
    7. La commissione di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
b) insediata presso la caserma Castrogiovanni di Taranto  provvedera'
a escludere dalla prosecuzione dell'iter  concorsuale  nel  richiesto
settore d'impiego delle forze speciali e componenti specialistiche: 
      per i settori d'impiego "CEMM sommergibilisti" e CEMM "anfibi",
i  candidati  giudicati  inidonei   all'accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica specifica presso l'infermeria presidiaria  della  Marina
militare di Taranto; 
      per i settori d'impiego "CEMM incursori" e "CEMM palombari",  i
candidati   giudicati   inidonei   all'accertamento    dell'idoneita'
psico-fisica specifica presso COMSUBIN; 
      per il settore d'impiego "Componente aeromobili",  i  candidati
giudicati inidonei  all'accertamento  dell'idoneita'  ai  servizi  di
navigazione  aerea  presso  l'Istituto   di   medicina   aerospaziale
dell'Aeronautica militare. 
    I predetti candidati proseguiranno l'iter concorsuale nel settore
d'impiego "CEMM navale e CP". 
    8. I candidati che, a seguito di accertamenti  anche  successivi,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra  quelli  previsti
dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato  della
DGPM, anche se gia' incorporati. In  quest'ultimo  caso  il  servizio
prestato sara' considerato servizio di fatto. 
    9.   Qualora   in   sede   di   accertamento   dei   titoli    di
merito/riserva/preferenza   si   riscontrino   difformita'   tra   le
dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione e  i
titoli   effettivamente   posseduti,   la   commissione   valutatrice
decurtera'    il    relativo    punteggio/condizione    di    riserva
posti/preferenza   per   definirne   l'effettiva   collocazione    in
graduatoria. 
    10. Mariscuola Taranto provvedera' alla  verifica  del  contenuto
dichiarazioni rese  dai  candidati  nelle  domande  relativamente  ai
titoli di merito rilasciati dalla  Pubblica  amministrazione  nonche'
alla verifica dei titoli di merito,  non  rilasciati  dalla  Pubblica
amministrazione, ritenuti conformi ai titoli indicati nell'art. 9 del
presente bando e per i quali  la  commissione  valutatrice  ne  abbia
assegnato il corrispondente punteggio di merito. 
    Mariscuola Taranto segnalera' alla DGPM i candidati che a seguito
della predetta verifica presentino difformita' tra quanto  dichiarato
nella domanda  di  partecipazione  e  le  risultanze  della  verifica
stessa. La DGPM, valutate le posizioni dei candidati, in applicazione
dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, potra' determinarsi facendo decadere il dichiarante dai
benefici eventualmente conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla
base della dichiarazione non veritiera. 
    La DGPM provvedera'  alle  previste  comunicazioni  all'autorita'
giudiziaria  competente  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  e  in  base
all'art. 331 del codice di procedura penale. 
    11. I candidati esclusi da precedenti bandi  di  reclutamento  di
VFP 1, se in possesso dei  requisiti  richiesti,  possono  presentare
domanda per il presente bando. 
    12. I candidati nei cui confronti e' adottato il provvedimento di
esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale  al  T.A.R.  del
Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della
Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente
- il contributo unificato  di  euro  650,00),  rispettivamente  entro
sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento
di esclusione.».