Art. 4 
 
 
    L'art. 10, comma 4, del decreto interdirigenziale  n.  10  del  3
agosto 2016 e' cosi' sostituito: «La commissione per gli accertamenti
psico-fisici, presa visione della documentazione  sanitaria  elencata
nel precedente comma 3, rinviera' i candidati a data  successiva  ove
rilevi cause di incompletezza della stessa. 
    I candidati rinviati a data successiva,  qualora  all'atto  della
nuova convocazione risultino nuovamente: 
      sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al comma 3,
lettere b), c), d), e), f), g), i) saranno esclusi dal concorso; 
      sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al comma 3,
lettera h), numeri 1) e 3), saranno esclusi dall'iter  selettivo  per
il richiesto settore d'impiego  nelle  forze  speciali  e  componenti
specialistiche  e  proseguiranno  l'iter  concorsuale   nel   settore
d'impiego "CEMM navale e CP".».