Art. 4 L'art. 10, comma 4, del decreto interdirigenziale n. 10 del 3 agosto 2016 e' cosi' sostituito: «La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 3, rinviera' i candidati a data successiva ove rilevi cause di incompletezza della stessa. I candidati rinviati a data successiva, qualora all'atto della nuova convocazione risultino nuovamente: sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al comma 3, lettere b), c), d), e), f), g), i) saranno esclusi dal concorso; sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al comma 3, lettera h), numeri 1) e 3), saranno esclusi dall'iter selettivo per il richiesto settore d'impiego nelle forze speciali e componenti specialistiche e proseguiranno l'iter concorsuale nel settore d'impiego "CEMM navale e CP".».