Art. 5 L'art. 10, comma 9, del decreto interdirigenziale n. 10 del 3 agosto 2016 e' cosi' sostituito: «Inoltre, i candidati per i settori d'impiego di cui all'art. l, comma 3, lettere b), c), d), e) e f), risultati idonei quali VFP 1 agli accertamenti psico-fisici, qualora risultati idonei anche agli accertamenti attitudinali e alle prove di efficienza fisica, dovranno essere sottoposti al successivo accertamento dell'idoneita' psico-fisica specifica di cui all'art. 14. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, qualora lo ritenga necessario, potra' disporre l'effettuazione di ogni altro esame o accertamento utile alla definizione del giudizio di idoneita'. Detta commissione, delegata dalla DGPM alle sopracitate incombenze, comunichera' a ciascun candidato esaminato - con determinazione del presidente - l'esito degli accertamenti psico-fisici mediante apposito foglio di notifica contenente uno dei seguenti giudizi: a) se concorrenti per i settori d'impiego "CEMM navale e CP": "idoneo quale VFP 1 nella Marina militare"; "inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare"; b) se concorrenti per i settori d'impiego delle forze speciali e componenti specialistiche della Marina militare: "idoneo a proseguire l'iter selettivo per il settore d'impiego xxx"; "idoneo quale VFP 1 nella Marina militare e inidoneo a proseguire l'iter selettivo per il settore d'impiego xxx"; "inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare". I candidati risultati idonei quali VFP 1 nella Marina militare ma inidonei nel richiesto settore d'impiego delle forze speciali e componenti specialistiche proseguiranno l'iter concorsuale nel settore d'impiego "CEMM navale e CP."».