Art. 5 
 
 
    L'art. 10, comma 9, del decreto interdirigenziale  n.  10  del  3
agosto 2016 e' cosi' sostituito: «Inoltre, i candidati per i  settori
d'impiego di cui all'art. l, comma 3, lettere b), c), d),  e)  e  f),
risultati idonei quali VFP 1 agli accertamenti psico-fisici,  qualora
risultati idonei anche agli accertamenti attitudinali e alle prove di
efficienza  fisica,  dovranno   essere   sottoposti   al   successivo
accertamento dell'idoneita' psico-fisica specifica  di  cui  all'art.
14. 
    La commissione per  gli  accertamenti  psico-fisici,  qualora  lo
ritenga necessario, potra' disporre  l'effettuazione  di  ogni  altro
esame  o  accertamento  utile  alla  definizione  del   giudizio   di
idoneita'. Detta commissione, delegata dalla  DGPM  alle  sopracitate
incombenze,  comunichera'  a  ciascun  candidato  esaminato   -   con
determinazione  del   presidente   -   l'esito   degli   accertamenti
psico-fisici mediante apposito foglio di notifica contenente uno  dei
seguenti giudizi: 
      a) se concorrenti per i settori d'impiego "CEMM navale e CP": 
        "idoneo quale VFP 1 nella Marina militare"; 
        "inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare"; 
      b) se concorrenti per i settori d'impiego delle forze  speciali
e componenti specialistiche della Marina militare: 
        "idoneo  a  proseguire  l'iter  selettivo  per   il   settore
d'impiego xxx"; 
        "idoneo quale VFP  1  nella  Marina  militare  e  inidoneo  a
proseguire l'iter selettivo per il settore d'impiego xxx"; 
        "inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare". 
    I candidati risultati idonei quali VFP 1 nella Marina militare ma
inidonei nel richiesto  settore  d'impiego  delle  forze  speciali  e
componenti  specialistiche  proseguiranno  l'iter   concorsuale   nel
settore d'impiego "CEMM navale e CP."».