Art. 6 L'art. 13, comma 3, del decreto interdirigenziale n. 10 del 3 agosto 2016 e' cosi' sostituito: «I candidati dovranno esibire, in originale o copia conforme, il certificato medico, con validita' annuale, attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto ovvero per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove di efficienza fisica previste dal Ministero della difesa per l'arruolamento nelle Forze armate, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione dall' iter selettivo per il settore d'impiego richiesto e la prosecuzione dell' iter concorsuale per il settore d'impiego "CEMM navale e CP". Inoltre, i concorrenti di sesso femminile, dovranno esibire nuovamente l'originale o la copia conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione alle prove di efficienza fisica. Il concorrente che si trovi in stato di gravidanza non potra' in nessun caso procedere all'effettuazione delle prove di efficienza fisica, pertanto, la preposta commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera d) ne dara' notizia alla citata Direzione generale che, con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal prosieguo dell'iter concorsuale nel richiesto settore d'impiego per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.».