Art. 6 
 
 
    L'art. 13, comma 3, del decreto interdirigenziale  n.  10  del  3
agosto 2016 e' cosi' sostituito: «I candidati  dovranno  esibire,  in
originale o copia conforme,  il  certificato  medico,  con  validita'
annuale, attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera e per il nuoto ovvero per le  discipline  sportive
riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanita' del
18 febbraio 1982 ovvero per le prove di  efficienza  fisica  previste
dal Ministero della difesa per l'arruolamento nelle Forze armate,  in
data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione  alle
prove,  rilasciato  da  un  medico  appartenente   alla   Federazione
medico-sportiva italiana ovvero  a  struttura  sanitaria  pubblica  o
privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale ovvero da  un
medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo
le normative nazionali e regionali e che esercita in tali  ambiti  in
qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. La  mancata
o difforme presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione
dall'  iter  selettivo  per  il  settore  d'impiego  richiesto  e  la
prosecuzione dell' iter concorsuale per il  settore  d'impiego  "CEMM
navale e CP". 
    Inoltre, i  concorrenti  di  sesso  femminile,  dovranno  esibire
nuovamente l'originale o la copia conforme del referto  del  test  di
gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare  (ai
sensi dell'art.  580,  comma  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90)  -  eseguito  presso  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio sanitario nazionale in data non anteriore  a  cinque  giorni
rispetto a quella di presentazione alle prove di  efficienza  fisica.
Il concorrente che si trovi in stato  di  gravidanza  non  potra'  in
nessun caso procedere all'effettuazione  delle  prove  di  efficienza
fisica, pertanto, la preposta commissione di cui al  precedente  art.
8, comma 1,  lettera  d)  ne  dara'  notizia  alla  citata  Direzione
generale che, con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal
prosieguo dell'iter concorsuale nel richiesto settore  d'impiego  per
l'impossibilita'  di  procedere  all'accertamento  del  possesso  dei
requisiti previsti dal presente bando.».