Art. 2 
 
 
    L'art. 7 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del
21 dicembre 2017 e' cosi' sostituito: 
    «1.  Non  saranno  prese  in  considerazione   e   comporteranno,
pertanto, l'esclusione dal reclutamento le domande: 
      a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti  di
partecipazione; 
      b)  inoltrate  con  modalita'  difformi  da   quella   indicata
nell'art. 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento  la
procedura di accreditamento indicata nell'art. 3; 
    2. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM: 
      a) allo svolgimento delle operazioni inerenti  all'accertamento
dei  requisiti  previsti  dall'art.  2,  comma  1  e  2  nei   limiti
specificati  dall'art.  6,  lettera  b)  e  a  effettuare  le  dovute
esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del
possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g),  h)  e
i) e dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per  delitti
non colposi; 
      b) a non ammettere per il 2°, 3° e 4°  blocco,  le  domande  di
candidati gia'  esclusi  dalla  DGPM  da  un  precedente  blocco  del
presente bando di reclutamento. 
    Lo stesso  CSRNE  provvedera'  alla  notifica  ai  candidati  dei
provvedimenti di esclusione. 
    3. La commissione di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
b) provvedera' a escludere i candidati giudicati inidonei alle  prove
di efficienza fisica. 
    4. La commissione di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
c) provvedera' a escludere i candidati giudicati: 
      inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; 
      positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool  e
per l'uso, anche saltuario od occasionale, di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico. 
    5. I candidati che, a seguito di accertamenti  anche  successivi,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti di partecipazione tra
quelli previsti dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento
motivato della DGPM, anche se gia' incorporati  e  saranno  segnalati
all'Autorita' giudiziaria, ai sensi  dell'art.  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In quest'ultimo
caso il servizio prestato sara' considerato servizio di fatto. 
    6.   Qualora   in   sede   di   accertamento   dei   titoli    di
merito/riserva/preferenza   si   riscontrino   difformita'   tra   le
dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione e  i
titoli   effettivamente   posseduti,   la   commissione   valutatrice
decurtera'    il    relativo    punteggio/condizione    di    riserva
posti/preferenza   per   definirne   l'effettiva   collocazione    in
graduatoria. 
    7. Il CSRNE provvedera' alla verifica del contenuto dichiarazioni
rese dai candidati nelle domande relativamente ai  titoli  di  merito
rilasciati dalla pubblica amministrazione nonche' alla  verifica  dei
titoli di merito,  non  rilasciati  dalla  pubblica  amministrazione,
ritenuti conformi ai titoli indicati nell'art. 9 del presente bando e
per  i  quali  la  commissione  valutatrice  ne  abbia  assegnato  il
corrispondente punteggio di merito. 
    Il CSRNE segnalera' alla DGPM i candidati  che  a  seguito  della
predetta verifica presentino difformita' tra quanto dichiarato  nella
domanda di partecipazione e le risultanze della verifica  stessa.  La
DGPM, valutate le posizioni dei candidati, in applicazione  dell'art.
75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, potra' determinarsi facendo decadere il dichiarante dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla  base  della
dichiarazione non veritiera. 
    La DGPM provvedera'  alle  previste  comunicazioni  all'Autorita'
giudiziaria  competente  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445  e  in  base
all'art. 331 del codice di procedura penale. 
    8. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda
per il presente bando. 
    9. I candidati nei cui confronti e' adottato il provvedimento  di
esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale  al  T.A.R.  del
Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della
Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente
- il contributo unificato  di  euro  650,00),  rispettivamente  entro
sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento
di esclusione.