Art. 4 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. 
    2. Il sistema informatico consente di  salvare  una  bozza  della
domanda  nel  proprio  profilo  on-line,  ferma  la   necessita'   di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione  di  cui
al precedente comma 1. 
    3. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatico centrale di  acquisizione  on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una  comunicazione
a  video  e,  successivamente,  un  messaggio  di  posta  elettronica
dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere consegnato ed  esibito,
ove richiesto, alla presentazione  agli  accertamenti  sanitari.  Con
l'inoltro della candidatura il sistema generera' una  ricevuta  della
stessa che riporta tutti i dati inseriti  in  sede  di  compilazione.
Tale ricevuta verra' automaticamente salvata nell'area personale  del
profilo utente  nella  sezione  «I  miei  concorsi»  e  sara'  sempre
disponibile per le esigenze del  concorrente.  L'esibizione  di  tale
ricevuta sostituisce la presentazione, ove richiesta,  del  messaggio
di notifica dell'avvenuta presentazione della domanda. 
    4. I candidati possono integrare o modificare  quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione entro  il  termine  previsto  per  la
presentazione della stessa accedendo al proprio profilo  on-line  del
portale,  aggiornando  la  domanda  presentata   e   modificando   le
dichiarazioni di interesse. La  domanda  modificata  dovra',  quindi,
essere rinviata  al  sistema  informatico  centrale  di  acquisizione
on-line delle domande. Con il nuovo invio della  domanda  il  sistema
procedera' anche all'aggiornamento automatico  della  ricevuta  della
stessa salvata nell'area personale del profilo utente. 
    5. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico,  che  si
verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione  delle
domande, la Direzione generale per il personale militare  si  riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di  giorni
pari a quelli di  mancata  operativita'  del  sistema.  Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine  per  la  presentazione  delle
domande  sara'  data  notizia  con   avviso   pubblicato   nel   sito
www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto  dal  successivo
art. 5. In tal caso, la data relativa al possesso  dei  requisiti  di
partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3, resta comunque
fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle
domande stabilito al precedente comma 1. 
    7. Qualora l'avaria del sistema informatico  fosse  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso pubblicato sul  sito  www.difesa.it  circa  le
determinazioni adottate al riguardo. 
    8. Nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare  i
loro dati anagrafici, le  informazioni  attestanti  il  possesso  dei
requisiti di partecipazione, nonche'  il  recapito  presso  il  quale
intendono ricevere eventuali provvedimenti di esclusione, fatto salvo
per le altre comunicazioni quanto disposto ai  sensi  del  successivo
art. 5. 
    9. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la  procedura
di presentazione della stessa e i dati  sui  quali  l'amministrazione
effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di  partecipazione
al  concorso  si  intenderanno  acquisiti.  Il  candidato,  oltre   a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento  di
tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti  di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    10. La  Direzione  generale  per  il  personale  militare  potra'
chiedere  la  regolarizzazione  delle  domande  che,  presentate  nei
termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.