Art. 7 Commissioni 1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni: a) commissione esaminatrice; b) commissione per l'accertamento sanitario; c) commissione per l'accertamento attitudinale. 2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: un Generale dell'Esercito in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; il Maestro direttore della banda musicale dell'Esercito o della banda musicale di altra Forza armata o Corpo di polizia, membro; un professore di strumentazione per banda di un conservatorio statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda, membro; un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario (senza diritto al voto). 3. La commissione per l'accertamento sanitario di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: un Tenente Colonnello medico del Corpo Sanitario dell'Esercito, presidente; due Ufficiali medici del Corpo Sanitario dell'Esercito di grado non inferiore a Capitano, membri; un Ufficiale inferiore senza diritto al voto, segretario. 4. La commissione per l'accertamento attitudinale di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: un Tenente Colonnello in servizio permanente, presidente; due Ufficiali dell'Esercito psicologi appartenenti al Corpo Sanitario, membri; un Ufficiale inferiore dell'Esercito, o un dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario, senza diritto al voto. La commissione per l'accertamento attitudinale si potra' avvalere del contributo tecnico-specialistico di Ufficiali del Corpo Sanitario dell'Esercito laureati in psicologia che potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.