Art. 9 Prova di preselezione 1. L'Amministrazione della Difesa, in presenza di un rilevante numero di domande di partecipazione al concorso, potra' far svolgere la prova di preselezione. 2. Sara' cura della Direzione generale per il personale militare comunicare a ciascun candidato la data dell'eventuale effettuazione della prova, mediante le modalita' previste nell'art. 5 del bando. 3. Per le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, riportate nel citato allegato D. 4. In esito alla prova, sara' consentito l'accesso alle successive fasi concorsuali, nel caso sia necessaria una prova di preselezione, ai primi venti concorrenti meglio classificati piu' i pari merito, per ogni posto a concorso.