IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                     PER IL PERSONALE MILITARE  
 
 
                           di concerto con 
 
 
                     IL VICE COMANDANTE GENERALE 
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV,  concernente
norme per il reclutamento del personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV,  concernente
norme per il reclutamento del personale militare; 
    Visto  il  decreto  interdirigenziale  n.  34/1D,  emanato  dalla
direzione generale per il  personale  militare  di  concerto  con  il
Comandante generale  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto  il  9
febbraio 2018 e successive modifiche con il quale e' stato indetto il
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 21° corso
biennale (2018 - 2020) di complessivi 256 allievi  marescialli  delle
Forze armate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale,
n. 15 del 20 febbraio 2018; 
    Ravvisata la necessita' di  rettificare  il  bando  di  concorso,
Appendice esercito, nella parte  in  cui  individua  la  composizione
della commissione per il tirocinio; 
    Considerata l'opportunita' di  specificare  la  denominazione  di
alcune materie oggetto della prova per  la  verifica  delle  qualita'
culturali e intellettive  indicate  rispettivamente  nelle  appendici
Marina militare e Aeronautica militare al Bando di concorso; 
    Visto l'articolo 1 del decreto dirigenziale n. 281 emanato  dalla
direzione generale per il personale militare il  9  febbraio  2017  e
successive  modifiche,  con  cui  al  dirigente  dott.ssa  Montemagno
Gabriella, quale Vice direttore generale per il  personale  militare,
e' attribuita la delega  all'adozione  di  taluni  atti  di  gestione
amministrativa in materia di reclutamento del personale  delle  Forze
armate  e  dell'Arma  dei  Carabinieri,  tra  cui   i   provvedimenti
modificativi dei bandi di concorso; 
    Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale n. 156/2018  emanato  dal
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto il 16  febbraio
2018, con cui all'Ammiraglio Ispettore  (CP)  Basile  Antonio,  quale
Vice comandante generale del Corpo delle  capitanerie  di  porto,  e'
attribuita la delega all'adozione, di concerto con Autorita' di  pari
rango della direzione generale per il personale militare,  di  taluni
atti di  gestione  amministrativa  in  materia  di  reclutamento  del
personale  militare,  tra  cui   i   provvedimenti   modificativi   e
integrativi dei bandi di concorso, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    Il paragrafo 2.5 dell'appendice esercito  al  bando  di  concorso
indetto con il  decreto  interdirigenziale  n.  34/1D  emanato  dalla
direzione generale per il  personale  militare  di  concerto  con  il
Comando generale delle capitanerie di porto il 9  febbraio  2018,  e'
cosi' modificato: 
      «2.5 Commissione esaminatrice per il tirocinio. 
    La Commissione esaminatrice per il tirocinio sara' composta da: 
      un ufficiale dell'Esercito italiano di grado  non  inferiore  a
Colonnello, presidente; 
      tre ufficiali superiori  dell'Esercito  italiano,  di  cui  uno
medico appartenente al Corpo sanitario e  un  dipendente  civile  del
Ministero della  difesa  appartenente  alla  terza  area  funzionale,
membri; 
      un ufficiale dell'Esercito italiano di grado  non  inferiore  a
tenente, ovvero un dipendente  civile  del  Ministero  della  difesa,
appartenente alla terza o alla seconda area funzionale, segretario. 
    Alla Commissione possono essere aggregati, in qualita' di  membri
aggiunti, esperti per le singole prove, che  hanno  diritto  di  voto
nelle sole prove per le quali sono aggregati.»