Art. 7 
 
 
       Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 
 
 
    1. I candidati affetti da patologie  limitatrici  dell'autonomia,
che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli  4
e 20 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  nell'espletamento  della
prova  preselettiva  e  delle  prove  scritte,  anche  da   personale
individuato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca. 
    2. Il candidato diversamente abile, che richieda l'assegnazione e
concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi per  l'espletamento  della
prova,  dovra'  documentare  la  propria  disabilita'  con   apposita
dichiarazione  resa  dalla  commissione  medico  legale  dell'Azienda
sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e
trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento  indirizzata
al Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  -
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e
finanziarie - Ufficio II reclutamento e formazione del personale  del
Ministero - viale Trastevere n. 76/A - 00153  Roma,  oppure  a  mezzo
posta      elettronica      certificata      (pec)      all'indirizzo
dgruf@postacert.istruzione.it  entro  e  non  oltre  i  venti  giorni
successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, unitamente alla specifica  autorizzazione
al Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  al
trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare
le limitazioni che la disabilita' determina in funzione  delle  prove
di concorso. La concessione  ed  assegnazione  di  ausili  e/o  tempi
aggiuntivi  ai  candidati  che  ne  abbiano  fatto  richiesta   sara'
determinata ad insindacabile giudizio della commissione  esaminatrice
sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame  obiettivo  di
ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale  documentazione,  nei
tempi richiesti, non consentira' all'amministrazione di  organizzarsi
per tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 
    3.  Il  candidato  affetto  da  invalidita'  uguale  o  superiore
all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non e'  tenuto
a sostenere l'eventuale prova preselettiva ed e' ammesso  alle  prove
scritte,  sempre  previa  presentazione,  con  le  medesime  suddette
modalita' e nei medesimi termini di cui al precedente comma 2,  della
documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado
di invalidita'. A tal fine,  il  candidato  nella  domanda  compilata
on-line dovra' dichiarare di volersi avvalere del presente beneficio. 
    4.   Eventuali   gravi    limitazioni    fisiche,    sopravvenute
successivamente alla  data  di  scadenza  della  presentazione  della
domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o  tempi
aggiuntivi,   dovranno   essere   adeguatamente   documentate,    con
certificazione medica, rilasciata da struttura  pubblica,  che  sara'
valutata dalla competente commissione esaminatrice e  tempestivamente
comunicata,  a  mezzo  raccomandata   con   avviso   di   ricevimento
indirizzata al Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca - Dipartimento per la  programmazione  e  la  gestione  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per  le
risorse umane e finanziarie - Ufficio II  reclutamento  e  formazione
del personale del Ministero - viale Trastevere n. 76/A - 00153  Roma,
oppure a mezzo  posta  elettronica  certificata  (pec)  all'indirizzo
dgruf@postacert.istruzione.it