IL DIRETTORE GENERALE 
                  per la lotta alla contraffazione 
                 Ufficio italiano brevetti e marchi 
 
    Visto il decreto legislativo 10  febbraio  2005,  n.  30  recante
«Codice della proprieta' industriale,  a  norma  dell'art.  15  della
legge 12 dicembre 2002, n. 273», ed, in particolare, l'art.  183,  in
materia di nomina degli esaminatori delle  procedure  di  opposizione
alla registrazione dei marchi; 
    Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  del  13
gennaio 2010, n. 33, contenente «Regolamento di attuazione del Codice
della proprieta' industriale  adottato  con  decreto  legislativo  10
febbraio 2005, n. 30» ed in particolare gli articoli da 47 a 63; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 recante «Testo unico delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto legislativo n. 39/2013, recante «Disposizioni in
materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso  gli  enti  privati  in  controllo
pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6  novembre
2012, n. 190»; 
    Visto l'art. l del decreto 3  ottobre  2011  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  ai  sensi  del  quale  «Il  compenso  per  gli  esaminatori
dell'opposizione alla registrazione dei marchi, per ogni  domanda  di
opposizione giudicata, e' fissato  in  109,30  euro,  a  lordo  delle
tassazioni  IRPEF  e  comprensivo   della   quota   IRAP   a   carico
dell'amministrazione»; 
    Considerato che nel 2017 e' stata espletata una procedura interna
per il reclutamento  di  funzionari  da  nominare  esaminatori  delle
procedure di opposizione; 
    Considerato che tale procedura ha consentito di nominare solo sei
nuovi esaminatori; 
    Considerato che l'attuale numero complessivo degli esaminatori e'
pari, dunque, a sole venti unita', e che tale numero  risulta  esiguo
rispetto all'elevato numero di procedure  di  opposizione  instaurate
ogni anno; 
    Ritenuto di dover integrare il  numero  degli  esaminatori  delle
predette procedure; 
    Ritenuto di dover avviare, a tal fine,  una  procedura  selettiva
riservata ad esperti con notoria conoscenza della materia, cosi' come
previsto  dall'art.  183,  comma  3,  del  codice  della   proprieta'
industriale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    1.  E'  indetta  una  procedura  selettiva  per  l'individuazione
di dieci esperti con  notoria  conoscenza  della  materia,  ai  sensi
dell'art. 183, comma 3, del Codice della proprieta' industriale,  per
la decisione delle procedure di opposizione  alla  registrazione  dei
marchi.