IL DIRETTORE GENERALE per la lotta alla contraffazione Ufficio italiano brevetti e marchi Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante «Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273», ed, in particolare, l'art. 183, in materia di nomina degli esaminatori delle procedure di opposizione alla registrazione dei marchi; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 gennaio 2010, n. 33, contenente «Regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30» ed in particolare gli articoli da 47 a 63; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto legislativo n. 39/2013, recante «Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»; Visto l'art. l del decreto 3 ottobre 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del quale «Il compenso per gli esaminatori dell'opposizione alla registrazione dei marchi, per ogni domanda di opposizione giudicata, e' fissato in 109,30 euro, a lordo delle tassazioni IRPEF e comprensivo della quota IRAP a carico dell'amministrazione»; Considerato che nel 2017 e' stata espletata una procedura interna per il reclutamento di funzionari da nominare esaminatori delle procedure di opposizione; Considerato che tale procedura ha consentito di nominare solo sei nuovi esaminatori; Considerato che l'attuale numero complessivo degli esaminatori e' pari, dunque, a sole venti unita', e che tale numero risulta esiguo rispetto all'elevato numero di procedure di opposizione instaurate ogni anno; Ritenuto di dover integrare il numero degli esaminatori delle predette procedure; Ritenuto di dover avviare, a tal fine, una procedura selettiva riservata ad esperti con notoria conoscenza della materia, cosi' come previsto dall'art. 183, comma 3, del codice della proprieta' industriale; Decreta: Art. 1 1. E' indetta una procedura selettiva per l'individuazione di dieci esperti con notoria conoscenza della materia, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice della proprieta' industriale, per la decisione delle procedure di opposizione alla registrazione dei marchi.