Art. 2 
 
    1. Possono partecipare alla procedura selettiva i soggetti muniti
di laurea in  giurisprudenza,  conseguita  al  termine  di  un  corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni,  con  votazione
non inferiore a 105/110  e  che  abbiano  conseguito  un  diploma  di
specializzazione  o   un   dottorato   di   ricerca   o   un   master
post-universitario di II livello. 
    2. I requisiti di ammissione indicati dal comma 1  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande.