Art. 2 1. Possono partecipare alla procedura selettiva i soggetti muniti di laurea in giurisprudenza, conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con votazione non inferiore a 105/110 e che abbiano conseguito un diploma di specializzazione o un dottorato di ricerca o un master post-universitario di II livello. 2. I requisiti di ammissione indicati dal comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.