Art. 4 
 
    1.  Le  domande,  a  pena  di  inammissibilita',  devono   essere
corredate dalla documentazione che attesti il possesso dei  requisiti
previsti; in via alternativa, puo' essere prodotta autocertificazione
ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445. 
    2.  Il  controllo  della  validita'  dei   titoli   che   vengono
autocertificati puo' essere disposto in qualsiasi momento. 
    3, Qualora a seguito dei controlli il candidato  non  risulti  in
possesso   dei   titoli   dichiarati,   lo   stesso   viene   escluso
automaticamente, con provvedimento motivato  del  direttore  generale
per la lotta  alla  contraffazione  -  Ufficio  italiano  brevetti  e
marchi, ferme restando le ulteriori  responsabilita'  penali  in  cui
puo' incorrere il candidato che abbia rilasciato dichiarazioni false. 
    4. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali
forniti dai candidati saranno  raccolti  presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico, per le  finalita'  di  gestione  della  procedura
selettiva.