Art. 4 1. Le domande, a pena di inammissibilita', devono essere corredate dalla documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti; in via alternativa, puo' essere prodotta autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Il controllo della validita' dei titoli che vengono autocertificati puo' essere disposto in qualsiasi momento. 3, Qualora a seguito dei controlli il candidato non risulti in possesso dei titoli dichiarati, lo stesso viene escluso automaticamente, con provvedimento motivato del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi, ferme restando le ulteriori responsabilita' penali in cui puo' incorrere il candidato che abbia rilasciato dichiarazioni false. 4. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero dello sviluppo economico, per le finalita' di gestione della procedura selettiva.