Art. 5 1. Le domande sono valutate da un'apposita Commissione, nominata con decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi, successivamente al termine indicato dall'art. 3, comma 1. La partecipazione a detta Commissione e' a titolo gratuito, non comportando alcun onere per l'amministrazione. 2. La Commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio, sulla base dei seguenti criteri: 1. per il voto di laurea: da 106 a 107: punti 3; da 108 a 109: punti 5; oltre 109: punti 10; 2. diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o master di II livello in materia di diritto commerciale o industriale: punti 10; 3. per articoli e pubblicazioni in materia di diritto commerciale o industriale: 1 punto per ogni pubblicazione, fino a un massimo di 3; 4. per monografie di carattere scientifico su materie di diritto industriale, pubblicate in via definitiva e munite di codice ISBN: 2 punti per ogni monografia, fino a un massimo di 6. 3. A parita' di punteggio si osservano le disposizioni relative alle preferenze stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.