Art. 5 
 
    1. Le domande sono valutate da un'apposita Commissione,  nominata
con decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione -
Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi,  successivamente  al  termine
indicato dall'art. 3, comma 1. La partecipazione a detta  Commissione
e'   a   titolo   gratuito,   non   comportando   alcun   onere   per
l'amministrazione. 
    2. La Commissione attribuisce a ciascun candidato  un  punteggio,
sulla base dei seguenti criteri: 
      1. per il voto di laurea: 
    da 106 a 107: punti 3; 
    da 108 a 109: punti 5; 
    oltre 109: punti 10; 
      2. diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o  master
di II livello in materia di diritto commerciale o industriale:  punti
10; 
      3.  per  articoli  e  pubblicazioni  in  materia   di   diritto
commerciale o industriale: 1 punto per ogni pubblicazione, fino a  un
massimo di 3; 
      4. per  monografie  di  carattere  scientifico  su  materie  di
diritto industriale, pubblicate in via definitiva e munite di  codice
ISBN: 2 punti per ogni monografia, fino a un massimo di 6. 
    3. A parita' di punteggio si osservano le  disposizioni  relative
alle preferenze stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.