Art. 17 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per  il  personale
militare o ente dalla stessa delegato provvedera' a  richiedere  alle
amministrazioni  pubbliche  ed  enti  competenti  la  conferma  delle
dichiarazioni rese dai vincitori nella domanda  di  partecipazione  e
nelle  dichiarazioni  sostitutive  eventualmente  prodotte.   Inoltre
verra' acquisito d'ufficio il certificato del casellario giudiziale. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo  di  cui  al  precedente
comma  1  emerga  la  mancata   veridicita'   del   contenuto   della
dichiarazione, il dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla  base  della  dichiarazione
mendace.