Art. 9 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
    1. Allo scopo di contrarre i tempi  delle  procedure  concorsuali
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art.
7, comma 1 valutera', previa identificazione dei relativi criteri,  i
titoli di merito dei soli concorrenti che  risulteranno  idonei  alla
prova scritta  di  cultura  tecnico  professionale.  A  tal  fine  la
commissione esaminatrice, dopo aver corretto  in  forma  anonima  gli
elaborati, procedera' a identificare  esclusivamente  gli  autori  di
quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione,
l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di  questi  ultimi
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. 
    La commissione esaminatrice valutera' i  titoli,  posseduti  alla
data di scadenza del termine  di  presentazione  delle  domande,  che
siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente  art.
4. 
    E' onere dei  concorrenti  fornire  informazioni  dettagliate  su
ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione
da parte della  commissione  esaminatrice.  Qualora  sul  modello  di
domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito
posseduti fosse ritenuta insufficiente per  elencare  gli  stessi  in
maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare  alla
domanda delle  dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
le modalita' indicate nel precedente art.  5,  comma  2.  Per  quanto
attiene all'attivita' pubblicistica svolta da concorrenti, qualora la
stessa sia reperibile sui siti internet  delle  societa'  editrici  o
delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i  concorrenti
dovranno indicate nella domanda i percorsi (URL  -  Uniform  Resource
Locator) necessari per raggiungere nella  rete  la  pubblicazione  di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, i  concorrenti,  dopo
averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno consegnarle
alla commissione esaminatrice, in originale  o  copia  resa  conforme
secondo  le  modalita'  stabilite   dalla   legge,   all'atto   della
presentazione per sostenere la prova di cultura tecnico - scientifica
ovvero la prova di cultura tecnico - professionale. 
    2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e'  pari
a 10/30, cosi' ripartiti: 
      a)  laurea  magistrale  prevista  per  la   partecipazione   al
concorso, fino a punti 1 come di seguito specificato: 
        1) voto pari a 101, punti 0,10; 
        2) voto pari a 102, punti 0,20; 
        3) voto pari a 103, punti 0,30; 
        4) voto pari a 104, punti 0,40; 
        5) voto pari a 105, punti 0,50; 
        6) voto pari a 106, punti 0,60; 
        7) voto pari a 107, punti 0,70; 
        8) voto pari a 108, punti 0,80; 
        9) voto pari a 109, punti 0,90; 
        10) voto pari a 110 ovvero 110 e lode, punti 1; 
      b) titoli accademici e tecnici, fino a punti 5 come di  seguito
specificato: 
        1)  per   ogni   master   di   I   livello   afferente   alla
professionalita' posseduta, punti 0,25; 
        2)  per  ogni   master   di   II   livello   afferente   alla
professionalita' posseduta, punti 0,50; 
        3) per ogni ulteriore laurea magistrale, punti 1; 
        4) corsi di formazione  post-universitaria  della  durata  di
almeno un anno accademico, inerenti  alla  psicologia  del  lavoro  e
delle organizzazioni: punti 1/30. 
        5)  corsi  post-laurea   di   formazione   in   tecniche   di
psicodiagnostica di durata biennale: punti 2/30; 
        6) per ogni dottorato di ricerca, punti 2; 
        7) specializzazione in psicoterapia: 3; 
      c) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico  -  scientifico,
attinenti allo  specifico  indirizzo  professionale  e  riportate  in
riviste scientifiche, con  esclusione  delle  tesi  di  laurea  e  di
specializzazione attinenti alla professione, fino  a  punti  1  cosi'
suddivisi: 
        0,20  punti   per   ogni   testo   (articolo/capitolo/saggio)
pubblicato come unico autore; 
        0,10  punti   per   ogni   testo   (articolo/capitolo/saggio)
pubblicato insieme ad altri/in collaborazione con altri; 
      d) servizio prestato, senza  demerito,  nelle  Forze  armate  o
corpi   armati   dello   Stato,   desumibile   dalla   documentazione
caratteristica e matricolare, fino a punti 1 cosi' suddivisi: 
        servizio pari a 12 mesi alla data di scadenza del termine  di
presentazione delle domande; 
        servizio inferiore a 12 mesi, punti 0,10 per ciascun mese,  a
partire dal terzo, di servizio; 
      e)  possesso  dell'attestato   di   bilinguismo   italo-tedesco
riferito al titolo di  studio  richiesto  per  la  partecipazione  al
concorso  di  cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, fino  a
punti 2 cosi' suddivisi: 
        Tipo A, punti 2; 
        Tipo B, punti 1,5; 
        Tipo C, punti 1; 
        Tipo D, punti 0,50.