Art. 9 Valutazione dei titoli di merito 1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1 valutera', previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alla prova scritta di cultura tecnico professionale. A tal fine la commissione esaminatrice, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procedera' a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. La commissione esaminatrice valutera' i titoli, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art. 4. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalita' indicate nel precedente art. 5, comma 2. Per quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta da concorrenti, qualora la stessa sia reperibile sui siti internet delle societa' editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicate nella domanda i percorsi (URL - Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno consegnarle alla commissione esaminatrice, in originale o copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge, all'atto della presentazione per sostenere la prova di cultura tecnico - scientifica ovvero la prova di cultura tecnico - professionale. 2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e' pari a 10/30, cosi' ripartiti: a) laurea magistrale prevista per la partecipazione al concorso, fino a punti 1 come di seguito specificato: 1) voto pari a 101, punti 0,10; 2) voto pari a 102, punti 0,20; 3) voto pari a 103, punti 0,30; 4) voto pari a 104, punti 0,40; 5) voto pari a 105, punti 0,50; 6) voto pari a 106, punti 0,60; 7) voto pari a 107, punti 0,70; 8) voto pari a 108, punti 0,80; 9) voto pari a 109, punti 0,90; 10) voto pari a 110 ovvero 110 e lode, punti 1; b) titoli accademici e tecnici, fino a punti 5 come di seguito specificato: 1) per ogni master di I livello afferente alla professionalita' posseduta, punti 0,25; 2) per ogni master di II livello afferente alla professionalita' posseduta, punti 0,50; 3) per ogni ulteriore laurea magistrale, punti 1; 4) corsi di formazione post-universitaria della durata di almeno un anno accademico, inerenti alla psicologia del lavoro e delle organizzazioni: punti 1/30. 5) corsi post-laurea di formazione in tecniche di psicodiagnostica di durata biennale: punti 2/30; 6) per ogni dottorato di ricerca, punti 2; 7) specializzazione in psicoterapia: 3; c) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico - scientifico, attinenti allo specifico indirizzo professionale e riportate in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea e di specializzazione attinenti alla professione, fino a punti 1 cosi' suddivisi: 0,20 punti per ogni testo (articolo/capitolo/saggio) pubblicato come unico autore; 0,10 punti per ogni testo (articolo/capitolo/saggio) pubblicato insieme ad altri/in collaborazione con altri; d) servizio prestato, senza demerito, nelle Forze armate o corpi armati dello Stato, desumibile dalla documentazione caratteristica e matricolare, fino a punti 1 cosi' suddivisi: servizio pari a 12 mesi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; servizio inferiore a 12 mesi, punti 0,10 per ciascun mese, a partire dal terzo, di servizio; e) possesso dell'attestato di bilinguismo italo-tedesco riferito al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, fino a punti 2 cosi' suddivisi: Tipo A, punti 2; Tipo B, punti 1,5; Tipo C, punti 1; Tipo D, punti 0,50.