Art. 8 Modalita' di certificazione dei titoli ammessi a valutazione I titoli di cui al precedente art. 7, lettere A) e C) dovranno essere, pena la non valutazione, debitamente comprovati da dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorieta', resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i. secondo il modello allegato al presente bando, allegato 1, sottoscritta dal candidato e presentata unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validita'. Il candidato deve specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile ai fini della valutazione dei titoli riportati nella suddetta dichiarazione, anche al fine di consentire all'amministrazione l'espletamento degli eventuali controlli sulla veridicita' di quanto dichiarato (es.: ente conferente incarico, durata dell'incarico, oggetto dell'attivita' professionale, denominazione corso, durata del corso, etc.). Per quel che concerne, invece, le pubblicazioni (lettera B), si precisa che le stesse, pena la non valutazione, dovranno essere necessariamente presentate, unitamente ad un apposito elenco secondo lo schema allegato, allegato 2, con una delle seguenti modalita': 1. in originale, in carta semplice; 2. in copia autentica, in carta semplice; 3. in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti la conformita' all'originale. La dichiarazione in parola dovra' essere sottoscritta e presentata unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validita', ovvero resa in calce alla fotocopia del documento stesso di cui si attesta la conformita' all'originale. Soltanto la dichiarazione degli adempimenti previsti dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 potra' essere resa avvalendosi dell'autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra nonche' le eventuali pubblicazioni dovranno essere consegnate, pena la non valutazione, entro e non oltre il termine perentorio del 12 giugno 2018, con una delle seguenti modalita': a) a mano, in busta chiusa riportante esternamente la dicitura «concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di cat. EP, p.e. EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del SInAPSi dell'Universita' degli Studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1813)», presso l'Ufficio reclutamento personale contrattualizzato, sito al palazzo degli uffici dell'Universita' degli studi di Napoli Federico II - via Giulio Cesare Cortese, n. 29 - Napoli, nei giorni da lunedi' al venerdi' dalle ora 9,00 alle ore 13,00 ed il martedi' e giovedi' anche dalle ore 14,30 alle 16,30; b) a mezzo posta o corriere, in busta chiusa riportante esternamente la dicitura «concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di cat. EP, p.e. EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del SInAPSi dell'Universita' degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1813)» indirizzata a Universita' degli studi di Napoli Federico II - Corso Umberto I, n. 40 - 80133 Napoli. In tale caso fara' fede esclusivamente il timbro di ricezione dell'Ufficio postale accettante. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di irreperibilita' o per la dispersione del plico contenente la documentazione in discorso, laddove cio' sia imputabile ad eventuali disguidi postali per fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. c) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC uff.reclperscontr@pec.unina.it. In tale caso tutta la documentazione dovra' essere prodotta in formato PDF. I titoli conseguiti successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorso in oggetto, ove presenti nella dichiarazione sostitutiva di cui sopra, non saranno ammessi a valutazione. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i.