Art. 8 Presa di possesso 1. Il presidente della Corte di cassazione, assegnato il magistrato ausiliario all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte, lo destina esclusivamente a comporre i collegi della sezione a cui sono devoluti i procedimenti civili in materia tributaria. 2. Il presidente della Corte di cassazione comunica al Ministero della giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura l'avvenuta presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale.