Art. 8 
 
                          Presa di possesso 
 
    1.  Il  presidente  della  Corte  di  cassazione,  assegnato   il
magistrato ausiliario all'ufficio del massimario e  del  ruolo  della
Corte, lo destina esclusivamente a comporre i collegi della sezione a
cui sono devoluti i procedimenti civili in materia tributaria. 
    2. Il presidente della Corte di cassazione comunica al  Ministero
della  giustizia  ed  al  Consiglio  superiore   della   magistratura
l'avvenuta presa di  possesso,  mediante  trasmissione  del  relativo
verbale.