Art. 16 
 
                               Nomina 
 
    1. Gli idonei che, nelle graduatorie di cui  al  precedente  art.
15, saranno compresi nel numero dei posti a concorso, di cui all'art.
1, comma 1, lettere a) e b) - sempreche' non siano  sopravvenuti  gli
elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 5 del presente decreto -
saranno  dichiarati  vincitori  e  nominati   Tenente   in   servizio
permanente  nel  ruolo  Forestale  dell'Arma  dei  Carabinieri,   con
anzianita' assoluta stabilita dal decreto del Ministro  della  difesa
di nomina,  che  sara'  immediatamente  esecutivo  e  con  anzianita'
relativa secondo l'ordine della graduatoria. 
    2. I vincitori saranno  invitati  ad  assumere  servizio  in  via
provvisoria, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per la nomina, e ammessi a frequentare un corso  formativo
di durata  non  inferiore  a  due  anni,  al  termine  del  quale  e'
determinata una nuova anzianita' relativa in  base  all'ordine  della
graduatoria finale del corso formativo. 
    3.  I  concorrenti  risultati  vincitori  del  concorso  dovranno
produrre all'atto della presentazione al corso: 
      a) il certificato vaccinale infantile e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse. In caso di assenza delle relative vaccinazioni,
il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite; 
      b) referto  analitico,  rilasciato  in  data  non  anteriore  a
sessanta giorni precedenti la visita, attestante l'esito del dosaggio
quantitativo del  glucosio-6-fosfato  deidrogenasi  (G6PD),  eseguito
sulle emazie ed espresso  in  termini  di  percentuale  di  attivita'
enzimatica; 
      c) qualora, nel corso delle  visite  mediche  d'incorporamento,
gli stessi siano riconosciuti affetti da carenza accertata, totale  o
parziale, dell'enzima G6PD, dovranno rilasciare la  dichiarazione  di
ricevuta informazione e di responsabilizzazione. 
    4. All'atto della presentazione al corso, i  vincitori,  che  non
siano gia' militari in servizio permanente, sono tenuti a  rilasciare
una dichiarazione con la quale contraggono una ferma di  sette  anni,
ai sensi dell'art. 738, comma 3  del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66. La mancata sottoscrizione di detta ferma determinera' la
revoca della nomina. 
    5. I vincitori dovranno presentarsi presso  la  Scuola  Ufficiali
dei Carabinieri per la frequenza del corso  e  saranno  sottoposti  a
visita  medica  di  incorporamento.  Se  insorgeranno   dubbi   sulla
persistenza dell'idoneita' psico-fisica precedentemente riconosciuta,
il predetto Istituto ha facolta' di far sottoporre i vincitori  a  un
supplemento di indagini presso una struttura ospedaliera, al fine  di
accertare  che  non  siano  insorti  fatti  morbosi  nuovi  tali   da
determinare un  provvedimento  medico  -  legale  di  inidoneita'  al
servizio  militare.  Gli  Ufficiali  di   sesso   femminile   saranno
sottoposti al test di gravidanza mediante  analisi  delle  urine.  In
caso  di  positivita'  del  predetto  test  la   visita   medica   di
incorporamento sara' sospesa ai sensi  dell'art.  580,  comma  2  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo
cui  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo   impedimento
all'accertamento  dell'idoneita'   al   servizio   militare,   e   le
interessate saranno rinviate d'ufficio alla frequenza del primo corso
utile.