Art. 18 
 
                             Esclusioni 
 
    1. La Direzione generale per  il  personale  militare  puo',  con
provvedimento motivato, escludere in  ogni  momento  dal  concorso  i
concorrenti che non  saranno  ritenuti  in  possesso  dei  prescritti
requisiti, nonche' dichiarare i  medesimi  decaduti  dalla  nomina  a
Ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei  requisiti  sara'
accertato dopo la nomina.