Art. 6 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a)  la  commissione  esaminatrice  per  l'eventuale  prova   di
preselezione, per le prove scritte, per la valutazione dei titoli  di
merito, per le prove orali, e per la formazione delle graduatorie  di
merito; 
      b) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
      c) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      d) la commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) sara' composta da: 
      a)  un  Ufficiale  dell'Arma  dei  Carabinieri  di  grado   non
inferiore a Generale di Brigata, presidente; 
      b) due o piu' Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri di grado  non
inferiore a Maggiore, membri, fra i quali uno del ruolo  forestale  e
uno puo' essere sostituito con un docente universitario o di istituto
di istruzione secondaria di secondo grado ovvero  con  un  tecnico  o
esperto nelle materie oggetto del  concorso,  appartenente  anche  ad
altra amministrazione; 
      c)  un  Ufficiale  dell'Arma  dei  Carabinieri  di  grado   non
inferiore a Capitano ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione
della Difesa appartenente  alla  terza  area  funzionale,  segretario
senza diritto di voto. 
    Detta commissione puo' essere integrata da docenti universitari o
di istituto di istruzione  secondaria  di  secondo  grado  ovvero  da
tecnici o esperti nelle materie oggetto di esame, appartenenti  anche
ad altra amministrazione, in qualita' di  membri  aggiunti,  i  quali
hanno diritto di voto nelle sole materie per le quali sono aggregati. 
    3. La commissione per le prove di efficienza  fisica  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      a)  un  Ufficiale  dell'Arma  dei  Carabinieri  di  grado   non
inferiore a Tenente Colonnello, presidente; 
      b)  due  Ufficiali  dell'Arma  dei  Carabinieri  di  grado  non
inferiore a Capitano, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a
parita' di grado, il meno anziano  svolgera'  anche  le  funzioni  di
segretario. 
    Detta commissione potra' avvalersi, durante l'espletamento  delle
prove, della collaborazione di personale dell'Arma dei Carabinieri in
possesso della qualifica di istruttore militare di educazione  fisica
e dell'assistenza di personale tecnico e medico. 
    4. La commissione per gli accertamenti  psico-fisici  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c), costituita da personale  in  servizio
presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma  dei
Carabinieri, sara' composta da: 
      a) un  Ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  Tenente
Colonnello, presidente; 
      b) due o piu' Ufficiali  medici,  membri,  dei  quali  il  meno
elevato in grado o, a parita' di grado,  il  meno  anziano  svolgera'
anche le funzioni di segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti,
anche esterni. 
    5. La commissione per gli accertamenti  attitudinali  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d), costituita da personale  in  servizio
presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma  dei
Carabinieri, sara' composta da: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore  a  Tenente  Colonnello,
presidente; 
      b) uno o piu'  Ufficiali  con  qualifica  di  perito  selettore
attitudinale e uno o piu' Ufficiali psicologi, membri, dei  quali  il
meno elevato in  grado  o,  a  parita'  di  grado,  il  meno  anziano
svolgera' anche le funzioni di segretario 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di periti selettori  e
psicologi anche esterni al Centro.