Art. 6 Documentazione 1. Per i candidati risultati idonei alla prova scritta di cui all'art. 11, il Centro di reclutamento della Guardia di finanza provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere il certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti e per coloro che concorrono per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), i seguenti atti: a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica; b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare. 2. I candidati che concorrono per i posti riservati ai volontari di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), convocati per sostenere le prove di efficienza fisica di cui all'art. 12, devono produrre o far pervenire a mezzo P.E.C., all'indirizzo concorsoAF@pec.gdf.it: a) un estratto della documentazione di servizio conforme al modello in allegato 2, redatto e firmato: (1) per i militari in servizio, dal Comandante del reparto/ente di appartenenza. In tale ipotesi, l'estratto deve essere chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso; (2) per quelli in congedo, dall'Ufficiale responsabile/funzionario del distretto militare/centro documentale militare competente per territorio o residenza; b) attestazione, rilasciata dai medesimi organi militari di cui alla lettera precedente, dalla quale si evinca che le sanzioni disciplinari indicate nel predetto estratto sono riferite esclusivamente al periodo di servizio con esclusione del corso di formazione di base (o basico). In assenza di tale attestazione, le eventuali sanzioni riportate sull'estratto della documentazione di servizio sono, comunque, considerate comminate durante il periodo di servizio. 3. E' onere degli aspiranti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica di cui all'art. 12 consegnare in tale sede o far pervenire a mezzo P.E.C. all'indirizzo concorsoAF@pec.gdf.it entro la data di svolgimento delle stesse, i documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei titoli maggiorativi di punteggio di cui agli allegati 8, 9 o 10 al bando e/o di quelli preferenziali di cui all'art. 17 del bando e all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche se non indicati nella domanda di partecipazione purche' posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa. I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio gia' indicati nella domanda di partecipazione saranno comunque valutati qualora il candidato abbia ivi indicato l'amministrazione pubblica che dispone della documentazione attestante il possesso dei suddetti titoli. Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta Sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione della preferenza e/o del punteggio maggiorativo ovvero presentati oltre la data di svolgimento della prova di efficienza fisica. 4. I candidati che conseguiranno il diploma di istruzione secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2017/2018 dovranno presentare, secondo le modalita' e la tempistica che saranno comunicate dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza, idonea documentazione attestante il possesso del citato titolo di studio ovvero la dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il modello in allegato 3. 5. I candidati che rivestono lo status di militare, qualora utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito di cui all'art. 17, devono far pervenire a mezzo P.E.C. all'indirizzo concorsoAF@pec.gdf.it, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, domanda diretta al Ministero della difesa, con cui chiedono di rinunciare a detto status per conseguire l'ammissione alla frequenza del corso di formazione in qualita' di allievo finanziere. 6. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro trenta giorni dalla data di restituzione.