Art. 7 
 
    I concorrenti che abbiano superato  la  prova  orale  devono  far
pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio
di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo  all'espletamento
di detta prova, gli eventuali titoli che diano diritto  a  preferenza
nella nomina. 
    I titoli di preferenza  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso ai sensi  dell'art.  16  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Sono preferiti, a parita' di merito  -  previa  presentazione  di
idonea  documentazione  -  i  candidati  che  abbiano   compiuto   il
prescritto periodo  di  pratica  forense  presso  l'Avvocatura  dello
Stato, ai sensi dell'art. 7 della legge 20 giugno 1955,  n.  519.  Si
applicano, in mancanza, le disposizioni di cui all'art. 73, comma 14,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni
dalla legge 9 agosto 2013, n.  98  e  le  disposizioni  generali  sui
titoli di preferenza per l'ammissione ai  pubblici  impieghi  di  cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.