Art. 8 La graduatoria e' approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego ed e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale degli Uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri; di tale pubblicazione si da' notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La graduatoria e' pubblicata altresi' sul portale di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto.