Art. 3 
 
 
    Domanda telematica di partecipazione e modalita' per l'invio 
 
 
    La domanda di partecipazione  al  concorso  deve  essere  inviata
esclusivamente per  via  telematica,  con  le  modalita'  di  seguito
indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data  di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami». 
    Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della
giustizia, www.giustizia.it,  alla  voce  Strumenti/Concorsi,  esami,
assunzioni, per registrarsi. 
    Per effettuare la registrazione, occorre inserire 
      codice fiscale 
      posta elettronica nominativa 
      codice di sicurezza (Password) 
    La domanda  di  partecipazione  deve  essere  redatta  compilando
l'apposito modulo (FORM), disponibile dal giorno di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di  scadenza
dello stesso; dopo aver completato l'inserimento e  la  registrazione
dei dati, il sistema informatico notifichera'  l'avvenuta  ricezione,
fornendo una pagina di risposta che contiene il collegamento al  file
in formato pdf «domanda di partecipazione». 
    Il candidato deve salvare  la  domanda,  stamparla,  firmarla  in
calce e, unitamente a fotocopia  di  un  documento  di  identita'  ed
all'attestato di cui all'art. 2, lettera b, scansionarla  in  formato
pdf. 
    Per completare la procedura, occorre inviare la  domanda  con  la
seguente modalita': il candidato deve effettuare l'upload, sul  sito,
della domanda scansionata; il sistema  notifichera'  la  ricevuta  di
presa in carico della domanda, con invio di  una  mail  all'indirizzo
indicato dal candidato. Nella ricevuta e' presente anche il  file  in
formato  pdf  «codice  identificativo».  Il  codice   identificativo,
comprensivo del codice a  barre,  deve  essere  salvato,  stampato  e
conservato  a  cura   del   candidato,   nonche'   esibito   per   la
partecipazione alle prove scritte. 
    La procedura di invio della domanda  nella  modalita'  suindicata
deve essere completata entro il termine di  scadenza  del  bando.  In
assenza di invio, la domanda e' irricevibile. L'elenco delle  domande
irricevibili sara' pubblicato sul sito del Ministero. 
    In caso di piu' invii, l'Ufficio prendera' in  considerazione  la
domanda inviata per ultima. 
    Allo scadere dei termini, il sistema informatico non  permettera'
piu' l'accesso al FORM ne' l'invio della domanda. 
    Le modalita' operative di compilazione ed invio telematico  della
domanda sono allegate al presente decreto e  ne  costituiscono  parte
integrante. 
    Non sono ammessi a partecipare al concorso  i  candidati  le  cui
domande sono state redatte, presentate o spedite in modalita' diverse
da quelle suindicate. 
    Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda: 
      1) il proprio cognome e nome; 
      2) la data e il luogo di nascita; 
      3) il codice fiscale; 
      4) di essere cittadini italiani; 
      5) di essere in possesso  del  certificato  di  appartenenza  o
aggregazione al  gruppo  linguistico,  rilasciato  dal  Tribunale  di
Bolzano  ai  sensi  dell'art.  20-ter,  comma  3,  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752.  L'Ufficio
Concorsi si riserva di verificare presso il Tribunale di  Bolzano  il
possesso in capo al candidato del requisito di cui trattasi; 
      6) di essere in  possesso  dell'attestato  di  conoscenza  -  o
titolo equipollente - delle lingue italiano e tedesco,  di  cui  agli
articoli 3 e 4, comma 3, n.  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio  1976,  n.  752,  come  modificati  dal  decreto
legislativo 14 maggio 2010, n.  86,  riferito  al  titolo  di  studio
«diploma di laurea»; tale  attestato  dovra'  essere  scansionato  ed
inviato unitamente alla  domanda  di  partecipazione,  ai  sensi  del
presente articolo, per come specificato sopra; 
      7) di avere l'esercizio dei diritti civili; 
      8) di essere di condotta incensurabile; 
      9) di non avere riportato condanne penali e  di  non  avere  in
corso procedimenti penali ovvero procedimenti per  l'applicazione  di
misure di sicurezza o di prevenzione; 
      10) di non avere precedenti giudiziari tra  quelli  iscrivibili
nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; 
      11) di non essere a conoscenza di essere sottoposti ad indagini
preliminari; 
      12)  di  non  essere  stati  esclusi  dall'elettorato  politico
attivo, destituiti ovvero licenziati o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, ovvero di non essere  stati  dichiarati  decaduti  da  un
impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego  stesso  e'
stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o  viziati
da invalidita' non sanabile; 
      13) di essere in posizione regolare nei confronti del  servizio
di leva al quale siano stati eventualmente chiamati; 
      14) di essere fisicamente idonei ad  esercitare  l'impiego  cui
aspirano; 
      15) se, nel caso in cui siano portatori  di  handicap,  abbiano
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20  della  legge  5  febbraio
1992,  n.  104,  di  essere  assistiti  durante  le  prove   scritte,
indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione  al
proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
Tali richieste sono da comprovare indicando gli estremi dell'apposita
certificazione rilasciata  dalla  competente  struttura  pubblica  in
relazione all'handicap; 
      16)  il  luogo  di  residenza  (indirizzo,  comune,  provincia,
C.A.P.);  ogni  cambiamento  di  indirizzo  deve  essere   comunicato
all'Ufficio con una delle modalita' di cui al successivo art. 15; 
      17) i numeri telefonici di reperibilita'; ogni cambiamento deve
essere comunicato all'Ufficio con  una  delle  modalita'  di  cui  al
successivo art. 15; 
      18) il luogo ove desiderano  ricevere  eventuali  comunicazioni
relative al concorso qualora sia diverso da quello di  residenza.  In
assenza di tale dichiarazione le  comunicazioni  saranno  inviate  al
luogo  di  residenza;  ogni  cambiamento   deve   essere   comunicato
all'Ufficio con una delle modalita' di cui al successivo art. 15; 
      19) l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea
in giurisprudenza e la data del conseguimento; 
      20) l'eventuale precedente prima laurea, l'Universita' dove  e'
stata conseguita e la data del conseguimento; 
      21) la categoria di appartenenza di cui all'art. 2, lettera h),
n. 1-11; 
      22) la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di prova
orale, scelta dal candidato fra  le  seguenti:  inglese,  francese  e
spagnolo; 
      23) l'avvenuto versamento del diritto di segreteria,  indicando
gli estremi del pagamento, come specificato nel precedente art. 2; 
      24) ai sensi dell'art. 20  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,  i  candidati,  devono,  altresi',
dichiarare la lingua,  italiana  o  tedesca,  nella  quale  intendono
sostenere le prove di esame. 
    L'amministrazione non assume alcuna responsabilita'  in  caso  di
mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero  nel  caso
in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute  dal  candidato  a
causa dell'inesatta  indicazione  del  recapito  o  della  mancata  o
tardiva segnalazione del  cambiamento  di  indirizzo  indicato  nella
domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.