Art. 5 Titoli di preferenza 1. I titoli di preferenza verranno valutati esclusivamente allo scopo di determinare la posizione in graduatoria tra due o piu' candidati che abbiano conseguito, in esito alle prove di concorso, il medesimo punteggio complessivo (ex-aequo). 2. Costituiscono titoli di preferenza le idoneita' conseguite in concorsi banditi dall'ICRCPAL e dall'Opificio delle pietre dure di Firenze oppure le idoneita' conseguite in concorsi banditi dagli Istituti formativi per l'insegnamento del restauro accreditati dalla «Commissione tecnica per le attivita' istruttorie finalizzate all'accreditamento delle istituzioni formative» (D.I. 7 febbraio 2011) per il percorso formativo professionalizzante 5; 3. Il possesso dei titoli sopraddetti dovra' essere dichiarato con autocertificazione nella domanda di partecipazione al concorso e dovra' riferirsi a titoli aventi data precedente a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 4. Non sono valutabili titoli diversi da quelli suindicati.