IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ss.mm.ii.; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii., e segnatamente l'art. 20, commi 1 e 2, comma 2-bis introdotto dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (legge n. 114/2014) in base al quale la persona affetta da invalidita' uguale o superiore all'80% non e' tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista dalla procedura concorsuale pubblica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174 ed in particolare l'art. 3 recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'U.E. ai posti di lavoro presso le Pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii., recante norme sull'accesso agli impieghi pubblici; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l'art. 19 che prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Preso atto che l'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 ha espressamente previsto che possano accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria; Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante «Norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta», ed in particolare l'art. 22, commi 2 e 3; Visti il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Considerata la direttiva n. 1 dell'11 febbraio 2005 del Ministro della funzione pubblica recante «Misure finalizzate all'attuazione nelle Pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla gestione delle risorse umane»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della Posta elettronica certificata a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale» Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna» a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Legge n. 133/2008) e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 66; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 6 maggio 2009 «Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini»; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69; Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 «Equiparazioni tra classi di laurea di cui al decreto n. 509/1999 e le classi di lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2009, n. 189 «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 «Codice dell'ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678 commi 3 e 9, e 1014 commi 3 e 4 e ss.mm.ii; Preso atto che, in conformita' a quanto disposto dall'art. 1014, comma 4, e dell'art. 678 comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verra' cumulata ad altre frazioni gia' originate o che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione; Vista il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (legge n. 122/2010); Vista la circolare U.P.P.A. n. 12/2010 del Dipartimento della funzione pubblica relativa alle modalita' di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici mediante PEC; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 «Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5»; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Vista la nota prot. n. MD GSGDNA REG2016 0004052 del 20 gennaio 2016 del Ministero della difesa - Segretariato generale della Difesa e Direzione nazionale degli armamenti; Visto il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 «Istituzione e disciplina del Servizio civile universale, a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106; Preso atto del Contratto collettivo nazionale del lavoro 2016/2019 Comparto istruzione e ricerca - Sezione Universita' e Aziende ospedaliero-universitarie vigente e della disciplina introdotta dai contratti collettivi integrativi di Ateneo vigenti; Visto il regolamento per il reclutamento, la progressione, la formazione e la mobilita' del personale tecnico amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo approvato dal Consiglio di amministrazione del 25 settembre 2001 e reso esecutivo con d.D.A. rep. n. 1683 del 3 ottobre 2001; Considerato che l'Ateneo ha esperito la procedura di mobilita' prevista dall'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e che, in applicazione dell'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 l'Universita' degli studi Roma Tre ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con nota prot. n. 59782 del 19 marzo 2018, la procedura concorsuale che intende attivare: Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore ed esperto linguistico di madre lingua araba per le esigenze del Dipartimento di lingue letterature e culture straniere; Preso atto che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica non ha assegnato alcuna unita' di personale per le esigenze segnalate dall'Universita' degli studi Roma Tre e che pertanto, ai sensi del predetto art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/200 comma 4, questo Ateneo puo' procedere all'avvio della procedura concorsuale per la posizione comunicata; Visto il decreto D.A. prot. n. 31557 rep. n. 1645 del 27 ottobre 2011 di ricognizione di pianta organica di Ateneo; Accertata la vacanza dei posti da coprire e la disponibilita' di punto organico; Verificato altresi' che non esiste alcuna graduatoria di concorso a tempo indeterminato per la categoria e il profilo di cui trattasi e che occorre pertanto procedere all'emanazione di apposito bando di concorso per i posti in oggetto; Decreta: Art. 1 Numero dei posti E' indetto il seguente concorso pubblico presso l'Universita' degli studi Roma Tre: concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore ed esperto linguistico di madre lingua Araba per le esigenze del Dipartimento di lingue letterature e culture straniere.