Art. 15 Disposizioni finali L'Amministrazione si riserva la facolta' di revocare il presente bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di sospendere o di non procedere all'assunzione del vincitore, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero connesse a modifiche o soppressione delle articolazioni interne alla struttura organizzativa, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impediscano, in tutto o in parte, l'assunzione di personale presso le Universita'. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono, sempreche' applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, nel regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686, nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, e le disposizioni previste dal C.C.N.L. del comparto Universita' e dal regolamento per il reclutamento, la progressione, la formazione e la mobilita' del Personale tecnico amministrativo e bibliotecario dell'Universita' degli studi Roma Tre e le altre norme vigenti in materia. Roma, 14 giugno 2018 Il direttore generale: Basilicata