Art. 6 Prove di esame e votazione. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla procedura selettiva, sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove di esame muniti della ricevuta attestante la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva nonche' di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) tessera postale; b) porto d'armi; c) patente automobilistica; d) passaporto; e) carta di identita'; f) tessera di riconoscimento rilasciata da enti pubblici ai propri dipendenti. Le prove di esame consisteranno in due prove ed in un colloquio e verranno individuate nell'ambito dei seguenti argomenti: 1ª prova scritta: Prova di carattere metodologico sull'insegnamento della lingua araba. La prova sara' svolta in lingua araba e in parte in lingua italiana. 2ª prova scritta a contenuto teorico-pratico: Prova di carattere applicativo sull'insegnamento della lingua araba. La prova sara' svolta in lingua araba e in parte in lingua italiana. prova orale: Discussione sulle metodologie dell'insegnamento della lingua araba. La prova sara' in lingua italiana e in parte in lingua araba. Verra' inoltre accertata la conoscenza della lingua inglese, della Legislazione universitaria italiana e dell'informatica. I candidati dovranno basarsi sugli argomenti oggetto delle prove d'esame per reperire in modo autonomo il materiale necessario per la propria preparazione. A giudizio della commissione giudicatrice, le prove potranno svolgersi anche mediante la somministrazione di test a risposta multipla. Per lo svolgimento delle prove d'esame non e' possibile introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni, codici, anche se non commentati, testi di legge e il vocabolario della lingua italiana. E' inoltre vietato introdurre telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. E' fatto assoluto divieto ai candidati di dialogare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso. L'Amministrazione non assumera' alcuna responsabilita' per la custodia di oggetti introdotti nella sede di svolgimento delle prove concorsuali. A ciascuna delle prove d'esame sara' attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 30/30. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove scritte. La prova orale si intendera' superata se il candidato avra' riportato una votazione di almeno 21/30. Le sedute della commissione durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto riportato da ciascuno. L'elenco verra' affisso presso la sede di esame e all'Albo dell'Area del personale, sito in via G. Chiabrera, 199 - 00145 Roma. Il punteggio finale delle prove d'esame e' dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e del voto conseguito nella prova orale.