Art. 10 
 
                             Prova orale 
 
    1. La prova d'esame orale verte sulle seguenti discipline: 
      a) patrimonio culturale italiano, in particolare dell'Ottocento
e  del  Novecento,  nei  campi  letterario,   storico,   scientifico,
artistico, musicale e dello spettacolo; 
      b) lingua inglese: conversazione e traduzione  all'impronta  di
brani sia dall'italiano nella  lingua  straniera,  sia  dalla  lingua
straniera in italiano; 
      c) lingua a scelta  tra  francese,  spagnola,  tedesca,  araba,
russa e portoghese (la stessa nella quale si e'  sostenuta  la  prova
scritta oppure una a scelta tra queste  se  si  e'  svolta  la  prova
scritta in lingua inglese): conversazione e  traduzione  all'impronta
di brani sia dall'italiano nella lingua straniera, sia  dalla  lingua
straniera in italiano; 
      d) elementi di diritto amministrativo; 
      e) elementi di contabilita' dello Stato; 
      f) elementi di economia e gestione delle imprese culturali. 
    2. Nel corso della prova d'esame orale ha inoltre luogo una prova
di informatica. 
    3. Per superare la prova d'esame orale e'  necessario  conseguire
una votazione di almeno settanta centesimi (70/100). 
    4.  Prima   dell'avvio   della   prova   orale   la   commissione
esaminatrice,  sulla  base  della   documentazione   presentata   dai
candidati entro la data di svolgimento delle prove scritte, validera'
ed autorizzera' la pubblicazione  dei  punteggi  dei  titoli  di  cui
all'art. 7, dei soli candidati idonei. 
    5. Al termine di ogni seduta la  commissione  esaminatrice  forma
l'elenco dei candidati esaminati nella  giornata,  con  l'indicazione
del punteggio riportato da  ciascuno  nella  prova  orale.  L'elenco,
sottoscritto dal presidente e dal  segretario,  e'  affisso  all'albo
della sede d'esame.