Art. 14 
 
      Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito 
 
    1. Il Direttore generale  per  le  risorse  e  l'innovazione  del
Ministero degli affari esteri e  della  Cooperazione  internazionale,
vista la graduatoria finale elaborata dalla commissione  esaminatrice
secondo l'ordine derivante dal punteggio  complessivo  conseguito  da
ciascun candidato ai sensi dell'art. 12, validata e  trasmessa  dalla
Commissione interministeriale Ripam, e  riconosciuta  la  regolarita'
del procedimento del concorso, approva  con  proprio  decreto,  sotto
condizione dell'accertamento dei requisiti per l'immissione nell'area
funzionale  Terza,  fascia  retributiva  1,   profilo   professionale
«funzionario per la promozione culturale», la graduatoria  finale  di
merito dei candidati risultati idonei nelle  prove  d'esame.  Con  il
medesimo  provvedimento  il  Direttore  generale  per  le  risorse  e
l'innovazione dichiara vincitori del concorso i  candidati  utilmente
collocati nella graduatoria di merito tenuto conto delle  riserve  di
posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dalle
vigenti disposizioni (allegato 4). 
    2. La graduatoria di merito, nonche'  quella  dei  vincitori  del
concorso, sono pubblicate nel Foglio di comunicazioni  del  Ministero
degli affari esteri e  della  Cooperazione  internazionale.  Di  tale
pubblicazione  e'  data  notizia  mediante  avviso  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica IV Serie  speciale  «Concorsi  ed
esami» e sul sito http://ripam.formez.it