Art. 6 
 
                            Preselezione 
 
    1. Qualora il numero delle domande  di  partecipazione  lo  renda
opportuno,  le  prove  di  esame  sono  precedute  da  un   test   di
preselezione.  La  prova  preselettiva  e'  intesa  a  verificare  la
preparazione di base sulle materie del concorso e le  attitudini  del
candidato  alle  funzioni  proprie  del  profilo   professionale   di
funzionario per la promozione  culturale,  nonche'  ad  accertare  la
capacita' di logicita' del ragionamento. 
    La prova, della  durata  di  cinquanta  minuti,  si  articola  in
settanta domande a risposta multipla, di cui una  sola  giusta,  e  a
correzione informatizzata  sulle  seguenti  materie,  ivi  inclusi  i
quesiti  per  l'accertamento  della  capacita'   di   logicita'   del
ragionamento: 
      patrimonio culturale italiano, in particolare dell'Ottocento  e
del Novecento, nei campi letterario, storico, artistico,  musicale  e
dello spettacolo; 
      lingua inglese; 
      elementi di diritto amministrativo; 
      elementi di contabilita' dello Stato; 
      elementi di economia e gestione delle imprese culturali. 
    2. I quesiti della prova preselettiva,  selezionati  dalla  banca
dati dei test Ripam  secondo  i  criteri  forniti  dalla  commissione
esaminatrice,   saranno   resi   disponibili   on-line    sul    sito
http://ripam.formez.it, almeno venti giorni prima  dello  svolgimento
delle prove. Per l'espletamento  della  preselezione  la  Commissione
interministeriale  Ripam,  per  il  tramite  di  Formez  PA,   potra'
avvalersi anche di enti o societa'  specializzate  in  selezione  del
personale. 
    3. Per la  valutazione  delle  domande  a  risposta  multipla  si
adotteranno i seguenti punteggi: 
      1 punto per ogni risposta esatta; 
      -0,33 punti per ogni risposta errata; 
      0 punti per ogni risposta omessa o per  la  quale  siano  state
marcate due o piu' opzioni. 
    4. Sono ammessi alle prove d'esame scritte i primi trecento (300)
candidati classificatisi nel test di preselezione, purche' soddisfino
i requisiti di ammissione previsti dal precedente art. 2. I candidati
eventualmente classificatisi al trecentesimo posto con pari punteggio
sono tutti ammessi alle prove scritte. 
    5. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non  concorre
alla formazione del voto finale di merito.