Art. 4 Compilazione e inoltro della domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello e' disponibile nel citato portale dei concorsi, dovra' essere compilata necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi altra modalita' diversa da quella indicata nel successivo comma 4, dal 29 agosto 2018 al 18 settembre 2018. 2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno accedere al proprio profilo nel portale dei concorsi, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda di partecipazione. 3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa che potra' essere completata e inviata in un secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. Non sara' possibile effettuare lo scaricamento (download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata. 4. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, quanto segue: a) il possesso della cittadinanza italiana; b) il godimento dei diritti civili e politici; c) di non aver riportato condanne per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; d) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita' psico-fisica; e) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; f) di aver tenuto condotta incensurabile; g) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; h) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore); i) di non essere stati ammessi al servizio civile in qualita' di obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva rinuncia; j) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni; k) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso e' stabilito. 5. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti devono precedere all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on-line senza uscire dal proprio profilo. Essi riceveranno una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica circa l'avvenuta acquisizione. Tale messaggio, valido come ricevuta di presentazione della domanda, dovra' essere conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo, all'occorrenza, all'atto della presentazione presso il Centro di selezione indicato dalla Forza armata per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali. Qualora il candidato non riceva il messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione puo' comunque constatare l'avvenuta presentazione della domanda di partecipazione accedendo alla propria area privata del portale dei concorsi ove trovera' la ricevuta della stessa e, nella sezione «le mie notifiche», copia del messaggio di acquisizione. Dopo l'inoltro della domanda, e' possibile salvare in locale una copia della stessa. 6. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione ovvero revocare la stessa, entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. 7. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e/o senza la previa registrazione nel portale o senza l'utilizzo della proprie credenziali SPID non saranno prese in considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale. 8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on-line, che si verifichi in prossimita' della scadenza del termine di presentazione delle domande, il predetto termine verra' automaticamente prorogato di un tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito internet del Ministero della difesa e nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso, resta comunque invariata, rispetto all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande (di cui al precedente comma 1), la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on-line sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la DGPM provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato nel sito internet del Ministero della difesa circa le determinazioni adottate al riguardo. 9. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate nel precedente comma 5, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'invio della domanda con le modalita' descritte conclude la procedura della presentazione della stessa e i dati sui quali l'amministrazione effettuera' la verifica del possesso sia dei requisiti di partecipazione al concorso sia dei titoli di merito e di preferenza si intenderanno acquisiti.