Art. 7 Valutazione dei titoli 1. La commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera a) provvedera' a definire i criteri di valutazione dei titoli indicati nell'allegato A al bando e ad assegnare il relativo punteggio. 2. Saranno ritenuti validi i titoli sportivi conseguiti e posseduti negli ultimi due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. 3. I concorrenti che riporteranno nella valutazione dei titoli un punteggio inferiore a 0,75 saranno considerati inidonei e, quindi, esclusi dalla procedura concorsuale. 4. A tal fine i concorrenti dovranno produrre copia per immagine (file in formato PDF) della seguente documentazione, effettuandone il caricamento (upload) nel proprio profilo nel portale dei concorsi, secondo le istruzioni e nella finestra temporale che saranno resi noti con le modalita' indicate nel precedente art. 5: certificazione di cui all'art. 2, comma 2 del bando attestante il conseguimento, nella disciplina/specialita' prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale: la sua mancata produzione comportera' l'esclusione dalla procedura concorsuale; certificazione attestante l'eventuale possesso degli altri titoli di merito indicati nell'allegato B al bando: la sua mancata produzione comportera' la mancata valutazione dei titoli in questione.