Art. 2 L'art. 19, comma 1, del decreto interdirigenziale n. 10 del 3 agosto 2016 e' cosi' sostituito: «I vincitori per i settori d'impiego delle Forze speciali e componenti specialistiche sono convocati per la frequenza del corso di formazione di base per VFP 1 con il 3° incorporamento (per il settore d'impiego "CEMM anfibi" anche con il 4° incorporamento). Il mancato superamento del corso basico di formazione, salvo i casi di infermita' dipendente da causa di servizio, comportera' il proscioglimento dalla ferma da della DGPM, su proposta di Mariscuola di competenza. Al termine di detto corso, della durata di circa 8 settimane, i VFP 1 idonei sono avviati presso le Scuole dei rispettivi settori d'impiego per la frequenza dei seguenti corsi specialistici, propedeutici all'acquisizione della categoria/specialita', che avverra' solo in seguito all'ammissione alla eventuale successiva ferma prefissata quadriennale: corso propedeutico incursore - fase 1, della durata di circa 7 mesi; corso propedeutico palombaro - fase 1, della durata di circa 7 mesi; corso di abilitazione anfibia, della durata di 13 settimane; corso propedeutico componente aeromobili, della durata di circa sei mesi; corso di abilitazione sommergibilista, della durata di circa sei mesi.». Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 agosto 2018 Il Vice direttore generale: Montemagno Il Vice comandante generale: Basile