Art. 2 
 
    L'art. 19, comma 1, del decreto interdirigenziale  n.  10  del  3
agosto 2016 e' cosi' sostituito: 
    «I vincitori per i  settori  d'impiego  delle  Forze  speciali  e
componenti specialistiche sono convocati per la frequenza  del  corso
di formazione di base per VFP 1 con  il  3°  incorporamento  (per  il
settore d'impiego "CEMM anfibi" anche con il 4° incorporamento). 
    Il mancato superamento del corso basico di  formazione,  salvo  i
casi di infermita' dipendente da causa di  servizio,  comportera'  il
proscioglimento dalla ferma da della DGPM, su proposta di  Mariscuola
di competenza. 
    Al termine di detto corso, della durata di circa 8  settimane,  i
VFP 1 idonei sono avviati presso le  Scuole  dei  rispettivi  settori
d'impiego  per  la  frequenza  dei  seguenti   corsi   specialistici,
propedeutici  all'acquisizione   della   categoria/specialita',   che
avverra' solo in seguito  all'ammissione  alla  eventuale  successiva
ferma prefissata quadriennale: 
      corso propedeutico incursore - fase 1, della durata di circa  7
mesi; 
      corso propedeutico palombaro - fase 1, della durata di circa  7
mesi; 
      corso di abilitazione anfibia, della durata di 13 settimane; 
      corso propedeutico componente aeromobili, della durata di circa
sei mesi; 
      corso di abilitazione sommergibilista, della  durata  di  circa
sei mesi.». 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi  della
normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
      Roma, 2 agosto 2018 
 
                               Il Vice direttore generale: Montemagno 
Il Vice comandante generale: Basile