Art. 12 Costituzione del rapporto di lavoro Il/La vincitore/vincitrice del concorso sara' invitato/a a stipulare, ai sensi del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca, un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento nella categoria EP, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. Il/la vincitore/vincitrice del concorso ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di prestare l'attivita' lavorativa presso questo Ateneo per almeno cinque anni. Il rapporto di lavoro sara' regolato dal contratto individuale, secondo quanto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca, per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 19 aprile 2018, dai successivi contratti collettivi nazionali di lavoro e dalla contrattazione collettiva integrativa di ateneo, nonche' dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente. E in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Il trattamento economico annuale e' pari ad euro 33.809,09 al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali a carico del/la dipendente, e potra' essere incrementato nella misura e con le modalita' stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale tecnico-amministrativo del comparto istruzione e ricerca. Il/la dipendente sara' soggetto/a ad un periodo di prova della durata di tre mesi, ai sensi dell'art. 20 del Contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Universita' 2006-2009, sottoscritto in data 16 ottobre 2008. Il/la vincitore/vincitrice dovra' anche attestare, nei modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero dovra' optare per il rapporto d'impiego presso questo ateneo. La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato da questa amministrazione comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora il/la vincitore/vincitrice assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno di presa di servizio.