Art. 12 
 
                 Costituzione del rapporto di lavoro 
 
    Il/La  vincitore/vincitrice  del  concorso  sara'  invitato/a   a
stipulare, ai sensi del vigente  Contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro relativo al personale del Comparto istruzione  e  ricerca,  un
contratto individuale di lavoro subordinato a tempo  indeterminato  e
pieno, con inquadramento nella categoria EP, posizione  economica  1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. 
    Il/la vincitore/vincitrice del concorso ha  l'obbligo,  ai  sensi
dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, di prestare l'attivita'  lavorativa  presso  questo  Ateneo  per
almeno cinque anni. 
    Il rapporto di lavoro sara' regolato dal  contratto  individuale,
secondo quanto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro  relativo
al personale del comparto  istruzione  e  ricerca,  per  il  triennio
2016-2018, sottoscritto il 19 aprile 2018, dai  successivi  contratti
collettivi nazionali di  lavoro  e  dalla  contrattazione  collettiva
integrativa di ateneo, nonche' dalle disposizioni vigenti in  materia
di lavoro  subordinato,  anche  per  quanto  attiene  al  trattamento
fiscale, assistenziale e previdenziale  previsto  per  i  redditi  da
lavoro dipendente. 
    E in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo
di preavviso,  l'annullamento  della  procedura  concorsuale  che  ne
costituisce il presupposto. 
    Il trattamento economico annuale e' pari  ad  euro  33.809,09  al
lordo  delle  ritenute  previdenziali  e  fiscali  a  carico   del/la
dipendente, e potra'  essere  incrementato  nella  misura  e  con  le
modalita' stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro  del
personale tecnico-amministrativo del comparto istruzione e ricerca. 
    Il/la dipendente sara' soggetto/a ad un periodo  di  prova  della
durata di tre mesi, ai sensi dell'art. 20  del  Contratto  collettivo
nazionale di lavoro - Comparto Universita' 2006-2009, sottoscritto in
data 16 ottobre 2008. 
    Il/la vincitore/vincitrice dovra' anche  attestare,  nei  modi  e
nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', di
non  trovarsi  in  nessuna  delle  situazioni   di   incompatibilita'
richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, ovvero dovra' optare per il  rapporto  d'impiego  presso  questo
ateneo. 
    La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il
termine  indicato  da  questa  amministrazione  comporta  l'immediata
risoluzione del rapporto di lavoro. 
    Qualora   il/la   vincitore/vincitrice   assuma   servizio,   per
giustificato motivo,  con  ritardo  sul  termine  prefissatogli,  gli
effetti giuridici ed economici  decorrono  dal  giorno  di  presa  di
servizio.