Art. 7 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
    La Commissione  giudicatrice  del  concorso  sara'  nominata  con
decreto  del  direttore   generale   nel   rispetto   delle   vigenti
disposizioni in materia. 
    La  commissione  giudicatrice  potra'  avvalersi   di   strumenti
telematici di lavoro collegiale, fatta  salva  la  riunione  relativa
alle prove d'esame in cui e' prevista la presenza del/la candidato/a. 
    Durante  la  seduta  preliminare,   la   commissione   stabilisce
preventivamente i criteri di valutazione dei candidati. 
    Successivamente, la commissione valuta il possesso  da  parte  di
ciascun/a candidato/a dei requisiti di cui all'art. 3, lettere  c)  e
d). 
    L'elenco  dei  candidati  ammessi  alle  prove   d'esame   verra'
pubblicato nell'apposita pagina web dell'Ateneo relativa ai bandi per
il personale tecnico-amministrativo.