Art. 7 Commissione giudicatrice La Commissione giudicatrice del concorso sara' nominata con decreto del direttore generale nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. La commissione giudicatrice potra' avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, fatta salva la riunione relativa alle prove d'esame in cui e' prevista la presenza del/la candidato/a. Durante la seduta preliminare, la commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione dei candidati. Successivamente, la commissione valuta il possesso da parte di ciascun/a candidato/a dei requisiti di cui all'art. 3, lettere c) e d). L'elenco dei candidati ammessi alle prove d'esame verra' pubblicato nell'apposita pagina web dell'Ateneo relativa ai bandi per il personale tecnico-amministrativo.