Art. 9 
 
                   Preferenze a parita' di merito 
 
    A parita' di merito si applicano le preferenze previste dall'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
ss.mm.ii. 
    Saranno presi in considerazione solo i  titoli  dichiarati  nella
domanda di partecipazione al concorso.