Art. 3 
 
 
    Dalla data  di  pubblicazione,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie  speciale  «Concorsi  ed  esami»,  del
presente decreto rettorale di nomina della  commissione  giudicatrice
decorre  il  termine  di  trenta  giorni  previsto  dall'art.  9  del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al  rettore,
da parte dei candidati,  di  eventuali  istanze  di  ricusazione  dei
commissari. 
    Decorso  tale  termine,  e  comunque  dopo  l'insediamento  della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 
      Reggio Calabria, 3 settembre 2018 
 
                                                 Il Rettore: Catanoso