Art. 4 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    I candidati sono tenuti a rispettare  la  normativa  vigente  che
disciplina lo svolgimento delle prove concorsuali. 
    E'  loro  rigorosamente  inibito,  durante  tutto  il  tempo   di
svolgimento delle prove, di conferire verbalmente con i presenti o di
scambiare con questi qualsiasi comunicazione per iscritto, come  pure
di comunicare in qualunque modo con estranei. 
    Ai sensi degli articoli 10 del regio decreto 15 ottobre 1925,  n.
1860 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,
n. 487, il  concorrente  che  contravviene  alle  prescrizioni  sopra
menzionate ed a qualsiasi norma stabilita  per  la  disciplina  degli
esami o  che,  comunque,  abbia  copiato  in  tutto  o  in  parte  lo
svolgimento del tema, sara' immediatamente allontanato  dall'aula  ed
escluso dal concorso. 
    Eguale sanzione sara' applicata nei confronti di  quei  candidati
che contravvengono alle disposizioni impartite nel corso degli esami,
ovvero pongano in essere comportamenti fraudolenti o violenti. 
    L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le
prove scritte, equivale ad inidoneita',  ai  sensi  dell'art.  7  del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. 
    Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l'interessato,
puo' escludere da uno o piu'  concorsi  successivi  chi,  durante  le
prove scritte,  sia  stato  espulso  per  comportamenti  fraudolenti,
diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non  consentite,  o
per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni
del concorso, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo  5  aprile
2006, n. 160.