Art. 5 Disposizioni finali La comunicazione del diario delle prove scritte ai singoli candidati ammessi a sostenerle e' sostituita, a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' altresi' disponibile sul sito internet del Ministero www.giustizia.it alla voce «strumenti/concorsi, esami, selezioni e assunzioni», unitamente alle indicazioni per raggiungere la sede ed alle altre informazioni concernenti lo svolgimento concreto della procedura. Sul predetto sito e' stato pubblicato l'elenco di coloro le cui domande sono irricevibili, in quanto compilate o registrate informaticamente ma non inviate, con regolare firma in calce, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso; per costoro e' esclusa la partecipazione alle prove concorsuali. Per tutti i candidati per i quali non sia stata adottata l'esclusione varra' l'ammissione con riserva deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura. Roma, 10 settembre 2018 Il Ministro: Bonafede