Art. 5 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
 
    La comunicazione  del  diario  delle  prove  scritte  ai  singoli
candidati ammessi a sostenerle e' sostituita, a tutti gli effetti, ai
sensi dell'art. 6 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487, dalla pubblicazione del presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Il presente decreto sara' altresi' disponibile sul sito  internet
del Ministero www.giustizia.it alla voce «strumenti/concorsi,  esami,
selezioni e assunzioni», unitamente alle indicazioni per  raggiungere
la  sede  ed  alle  altre  informazioni  concernenti  lo  svolgimento
concreto della procedura. 
    Sul predetto sito e' stato pubblicato l'elenco di coloro  le  cui
domande  sono  irricevibili,  in  quanto   compilate   o   registrate
informaticamente ma non inviate, con  regolare  firma  in  calce,  ai
sensi dell'art. 3 del bando di concorso; per costoro  e'  esclusa  la
partecipazione alle prove concorsuali. 
    Per tutti  i  candidati  per  i  quali  non  sia  stata  adottata
l'esclusione varra' l'ammissione con riserva deliberata dal Consiglio
Superiore della Magistratura. 
      Roma, 10 settembre 2018 
 
                                                Il Ministro: Bonafede