Art. 5 Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza, e' presieduta da un consigliere di Stato o da un magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di Stato, oppure da un prefetto, anche collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso, ed e' cosi' composta: a) due medici della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente medico; b) due docenti universitari o ricercatori universitari. La Commissione e' altresi' integrata da un docente universitario, o da un medico della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente, esperto in ciascuna delle specializzazioni indicate nel bando di concorso. Per la prova nella lingua straniera e per la prova di informatica, la Commissione esaminatrice, sara' integrata da un esperto nelle lingue straniere e da un dirigente tecnico della Polizia di Stato, esperto in informatica. 2. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne. 3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno. 4. Con il decreto di cui al primo comma o con provvedimento successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari. 5. La Commissione esaminatrice e le Commissioni di cui agli articoli 11 e 12 del presente bando si avvalgono di personale di supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni.