Art. 8 
 
                    Modalita' di ripartizione dei 
                    punteggi delle singole prove 
 
    Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che  abbiano
riportato in ogni prova  scritta  una  votazione  di  almeno  ventuno
trentesimi (21/30) o equivalenti. 
    Il voto riportato nelle  prove  scritte,  nella  valutazione  dei
titoli e nella prova orale verranno resi noti ai candidati attraverso
la pubblicazione di apposito elenco sul  sito  web  istituzionale  di
Ateneo                          alla                           pagina
http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/articolo1071.ht
ml a cui sara' possibile accedere utilizzando una  password  dedicata
che verra' fornita in sede di esame ai partecipanti  alle  due  prove
scritte. 
    Anche la prova orale si intendera' superata se il candidato avra'
ottenuto  una  votazione  di  almeno  ventuno  trentesimi  (21/30)  o
equivalenti. 
    La votazione complessiva e' determinata dalla somma: 
      a) della media dei voti conseguiti nelle prove scritte; 
      b) dal punteggio riportato nella valutazione dei titoli; 
      c) dalla votazione ottenuta nella prova orale. 
    L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere  ad  idonei
controlli  sulla  veridicita'  del  contenuto   delle   dichiarazioni
sostitutive. 
    Non e' consentito il riferimento a  documenti  presentati  presso
questa od altre amministrazioni, o  a  documenti  allegati  ad  altra
domanda di partecipazione ad altro concorso.