Art. 2 Domanda di partecipazione. Termine per la presentazione della domanda La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 16,00 dell'8 gennaio 2019 (ora italiana), utilizzando esclusivamente l'applicazione disponibile sul sito internet della Banca d'Italia all'indirizzo www.bancaditalia.it La data di presentazione della domanda e' attestata dal sistema informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non permettera' piu' l'accesso e l'invio della domanda. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione in prossimita' della scadenza del termine previsto dal bando, si raccomanda di formalizzare per tempo la propria candidatura, tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'iter di registrazione propedeutico alla presentazione della domanda. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione al concorso. I candidati devono indicare nella domanda on-line un indirizzo al quale la Banca d'Italia inviera' le comunicazioni inerenti al concorso, con l'eccezione di quelle effettuate con le modalita' di cui agli articoli 3, 4, e 6 (tramite pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it). E' consentita la partecipazione ad uno solo dei concorsi di cui all'art. 1. Se un candidato avanza domanda di partecipazione per piu' di un concorso, la Banca d'Italia prende in considerazione l'ultima candidatura presentata in ordine di tempo. A tal fine, fa fede la data di presentazione della domanda registrata dal sistema informatico. Il giorno della prova scritta i candidati verranno chiamati a confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di un'apposita dichiarazione all'atto dell'identificazione, previa esibizione di un documento (cfr. art. 5). Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con ogni conseguenza anche di ordine penale in caso di mendacio e applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del suddetto decreto. Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l'esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso di uno o piu' requisiti prescritti per la partecipazione al concorso. La Banca d'Italia comunica agli interessati il provvedimento di esclusione. La Banca d'Italia non assume responsabilita' per il mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da imputare a disguidi postali o telematici, alla mancanza di chiarezza nell'indicazione dei recapiti ovvero a omessa o tardiva segnalazione da parte del candidato del cambiamento dei recapiti stessi. I nominativi dei candidati ammessi alla prova scritta vengono pubblicati sul sito internet della Banca, all'indirizzo www.bancaditalia.it, almeno quindici giorni prima dello svolgimento della stessa. L'ammissione alle prove avviene comunque con la piu' ampia riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando.